Irap anno 2020 non versata: il termine slitta al 30 giugno 2022 (attenzione ai limiti imposti dalla CE)
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 49 del 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge 15/2022, la legge di conversione del Dl 228/2021 (decreto milleproroghe).
In sede di conversione è stato inserito l’art. 20 bis che interviene ulteriormente sulla proroga in materia di versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive anno 2020.
Sul tema era già intervenuta la Legge 215/2021,ossia la legge di conversione del Dl 146/2021 nella quale era stato inserito l'art.1bis che disponeva che "all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022»".
L'art. 42 bis del Dl 104/2020 (Dl Agosto) così come convertito nella Legge 104/2020 e modificato con la legge 126/2020 aveva previsto che, in caso di errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, l'importo dell'IRAP non versata fosse dovuto entro il 30 novembre 2021 senza applicazioni di sanzioni ed interessi.
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe sposta ulteriormente l'asticella del versamento di quanto dovuto per effetto del mancato rispetto dei limiti previsti dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022: entro tale data sarà possibile versare l'Irap dovuta e non versata nel 2020 (sempre tenuto presente la condizione necessaria del superamento del limite imposto dalla comunità europea) senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.