Bonus alberghi. Via a le domande dal 28 febbraio 2022
Con una nota del 16 febbraio 2022, pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Ministero del turismo ha indicato le date per l’inoltro delle istanze per accedere al cosiddetto bonus alberghi, la misura prevista dall’art. 1 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" che istituisce nuovi incentivi destinati alle imprese turistiche.
A partire, dunque, dal giorno 21/02/2022 sul sito di Invitalia (al link che verrà a breve comunicato), sarà possibile accedere alla sezione informativa dell’incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati; mentre dalle ore 12:00 del 28/02/2022, sempre sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato dal Ministero del Turismo), sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l’invio della domanda.
Cosa prevede il bonus alberghi 2022
Più in dettaglio, il decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, all’articolo 1, in favore delle imprese appartenenti al settore turistico, le quali effettuano, tra il 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024:
- interventi per l’incremento dell’efficienza energetica della struttura, interventi di riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
- interventi di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati funzionali all’efficientamento energetico o alla riqualificazione antisismica, o all’eliminazione delle barriere architettoniche,
- realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti balneari) e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi di digitalizzazione;
- acquisto di mobili e componenti d’arredo,
prevede
- un credito d’imposta fino all’80% delle spese ammissibili sostenute (utilizzabile solo in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e comunque non oltre il 31 dicembre 2025; il credito d’imposta è comunque, in tutto o in parte, cedibile ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari) e
- un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per un importo massimo di 40000 euro (che potrà essere erogato in un’unica soluzione, salvo la possibilità di richiedere un anticipo non superiore al 30%, presentando apposita garanzia fideiussoria).
La disposizione stabilisce che l'importo del contributo a fondo perduto possa essere aumentato cumulativamente nei seguenti casi:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, per le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani con età compresa tra 18 e 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani e per le imprese individuali gestite da giovani;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Gli interventi, a pena di decadenza dall’incentivo (i) devono riguardare, laddove siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività turistiche ammesse alla misura; (ii) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla data di presentazione della domanda; (iii) devono riportare nella scheda progetto da allegare alla domanda una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto dell’agevolazione e il progetto dovrà essere necessariamente corredato da relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto; (iv) devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco degli ammessi ed essere conclusi entro 24 mesi dalla medesima data, termine eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi.
I benefici, concessi in favore di ciascuna impresa, devono rispettare il regime de minimis degli aiuti di Stato di cui al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per i medesimi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Chi può presentare la domanda per accedere al bonus alberghi 2022
In particolare, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del Decreto n. 152/2021, possono presentare domanda per accedere al bonus alberghi:
- imprese alberghiere;
- imprese agrituristiche;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- più in generale imprese del comparto turistico, ricreativo, congressuale, fieristico, ivi compresi gli stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi acquatici, faunistici e tematici.
I suddetti soggetti, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese; ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura turistica.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza e mantenuti nei 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione, pena la perdita del beneficio.
Le imprese del comparto turistico interessate alla misura possono:
- gestire una struttura ricettiva su un immobile di proprietà di terzi, in forza di un contratto regolarmente registrato da allegare alla domanda o
- essere proprietarie dell’immobile su cui insiste l’attività turistica oggetto dell’intervento.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, il soggetto richiedente deve inoltre:
- essere in regola rispetto alla regolarità contributiva (DURC);
- essere in regola con la normativa antimafia, presentando le dichiarazioni necessarie per consentire le opportune verifiche attraverso la banca dati della Prefettura;
- essere in regola con la normativa fiscale; in tal caso, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva in conformità del DPR n. 445/2000 assumendosi le responsabilità penali in caso di falsa attestazione.
Per quanto concerne le spese ammissibili, il Ministero del turismo pubblicherà apposito elenco sul proprio sito web; l’effettività del sostenimento delle spese dovrà essere attestata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori, da un commercialista, da un perito commerciale, un consulente del lavoro o dal responsabile di un CAF.
Le spese sostenute dopo il 7 novembre 2021 devono essere provate necessariamente con fatture.
Quali spese non sono ammesse al bonus alberghi
Restano escluse, in ogni caso, le spese:
- per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione UE;
- che non risultano conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01);
- obbligatorie a norma di legge.
Come verrà erogato il contributo a fondo perduto
L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, su richiesta espressa dell’impresa beneficiaria del bonus, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.
Come presentare la domanda per accedere al CFP per alberghi e strutture ricettive
Le imprese interessate al bonus alberghi possono presentare apposita istanza a partire dal 28 febbraio 2022 sul sito di Invitalia.
Il modulo, che potrà essere compilato tramite la procedura telematica, accedendo alla stessa attraverso il collegamento ipertestuale che a breve sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa istante con firma digitale e dovrà altresì contenere, in allegato, tutta la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Allegato I all’avviso del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021.