Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali: requisiti e modalità
Con le recenti risposte ad Interpello n. 84 del 16 febbraio 2022 e n. 79 del 7 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’autorizzazione per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali attraverso il canale telematico Entratel.
Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali quando si svolge attività di consulenza (Risposta ad interpello n. 79 del 7 febbraio 2022)
L'art. 3, c. 3, del Dpr 322/1998 individua i soggetti incaricati alla trasmissione dei modelli dichiarativi che sono abilitati al servizio telematico Entratel ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni. In particolare, la lettera e) del D.M. MEF 19 aprile 2001 individua “altri incaricati” ammessi alla trasmissione, tra cui coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Una consulente la cui attività rientra nel codice ATECO 702209 «altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale» che si occupa in via secondaria anche dell’attività identificata dal codice ATECO 631111 ossia «dell'elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati» chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, per la trasmissione di modelli dichiarativi e pratiche varie, la consulente si avvale da tempo di un intermediario autorizzato ma vorrebbe ora provvedere direttamente alla spedizione delle dichiarazioni, sempre che non sia necessario apporre il visto di conformità, attività che rimarrebbe di esclusiva competenza dell'intermediario.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso della consulente dell'interpello, l’abilitazione al servizio telematico Entratel - ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni - può avvenire solo se l’attività di consulenza fiscale rientrante tra i servizi contabili che dichiara di svolgere, venga svolta con l'"abitualità"prescritta dalla normativa citata.
Trust di diritto senza residenza in Italia: abilitazione a Fisconline (Risposta ad interpello n. 84 del 16 febbraio 2022)
Nel presente interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rilascio dell’abilitazione al servizio telematico Fisconline da parte del Consolato è una procedura esclusivamente riservata alle persone fisiche non residenti. Nel caso prospettato invece, trattandosi di un soggetto non residente diverso da persona fisica, viene indicata la corretta procedura da seguire per richiedere l’abilitazione a Fisconline.
Nello specifico, trattandosi di un trust di diritto, il soggetto non residente e diverso da persona fisica dovrà fare richiesta seguendo una delle modalità di seguito specificate:
1. presentazione diretta: l'interessato deve inviare la domanda, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile sul sito internet dell'ADE e trasmetterla tramite PEC dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale. La domanda deve essere trasmessa all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura "Divisione Servizi - Servizi on line - Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline"
2. presentazione tramite Procuratore: l'interessato deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione oggetto della procura. La delega dev’essere sottoscritta con firma autenticata; la procura dev’essere conferita con le modalità previste dall’art. 63 del d.P.R 600/1973. La documentazione contenente la domanda con la relativa procura devono essere inviate dal Procuratore a mezzo PEC al medesimo indirizzo mail specificato nel punto 1.