L'omessa autofatturazione non preclude il diritto alla detrazione IVA
La sentenza della Corte di Cassazione n. 20486 del 6 settembre 2013 ha sancito l'illeggittimità dell'avviso di accertamento notificato ad una società immobiliare italiana che non aveva emesso un'autofattura per la consulenza fornita da una società spagnola.
Nello specifico, infatti, società immobiliare non aveva compiutamente adempiuto alle necessarie formalità previste dalla normativa nazionale sul reverse charge che, in questi casi, dispongono l'obbligo di autofattura; la Corte ha stabilito che, nell'ambito di un'operazione di reverse charge, l'omessa autofatturazione da parte del contribuente italiano non preclude il diritto alla detrazione IVA.
Nel meccanismo del reverse charge, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale (quindi dell'obbligo di emettere autofattura) non può privarlo del suo diritto alla detrazione in quanto il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione IVA a monte sia accordata quando gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti anche se tali obblighi formali sono omessi dai soggetti passivi.