La dichiarazione dei redditi "presentata" è solo quella trasmessa telematicamente
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20047 del 30 agosto 2013 ha affermato che esclusivamente la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi costituisce "presentazione" al Fisco, anche se il contribuente è tenuto a conservare la copia cartacea e se il versamento delle imposte avviene tramite il modello F24 da cui si desumono le somme versate.
Nel caso di specie una società contribuente ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro una cartella di pagamento emessa dopo la presentazione della dichiarazione in via telematica: il Fisco aveva rettificato l'imposta corrisposta perchè nella dichiarazione non era stato esposto il credito di imposta relativo agli incentivi per la ricerca scientifica.
La Commissione Tributaria Provinciale respinge il ricorso ritenendo valida la cartella di pagamento.
Contro la sentenza della CTP la contribuente propone appello alla Commissione Tributaria Regionale che invece lo accoglie. Secondo la CTR si tratta di un "mero errore formale che non ha arrecato alcun danno all'Erario": infatti il credito, anche se non indicato nella dichiarazione telematica, era stato indicato nella dichiarazione cartacea ed inoltre di tale credito l'Amministrazione Finanziaria era a conoscenza in quanto desunto dai modelli F24 in cui era stata operata la compensazione.
Contro la decisione della CTR l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, la quale ribalta il verdetto della CTR.
Secondo la Cassazione le dichiarazioni devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica o per il tramite di una banca convenzionata o di un Ufficio delle Poste italiane S.p.A. secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 del D.P.R. 322/1998.
La Corte di Cassazione sottolinea che "i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e della dichiarazione annuale IVA, presentano la dichiarazione unificata annuale. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/73, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predispone la dichiarazione. L'Amministrazione Finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti".
Pertanto la dichiarazione da tenere in considerazione è quella trasmessa telematicamente, mentre la copia cartacea sottoscritta dal contribuente è solo da considerare uno strumento per effettuare controlli da parte dell'Amministrazione per attestare "la genuinità e la paternità della dichiarazione trasmessa in via telematica".