Iper ammortamento: le ipotesi di ritardo nell'interconnessione o nell'acquisizione della perizia
Prosegue il flusso di chiarimenti riguardanti la disciplina agevolativa per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Con le recenti risposte ad interpello l'Agenzia delle Entrate ha fornito pareri che ribadiscono quanto già dettato in precedenti documenti di prassi circa l'ipotesi di ritardata interconnessione del bene 4.0 o dell'acquisizione tardiva della documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti tecnici indispensabili per fruire del credito d'imposta. Di seguito una breve sintesi degli interpelli pubblicati ieri in data 3 febbraio 2022.
1. Iper ammortamento in caso di ritardata acquisizione della perizia (Risposta ad Interpello n. 62 del 3 febbraio 2022)
Una società operante nell’ambito dei servizi di sicurezza, trasporto valori e trattamento del denaro, ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell’iper-ammortamento in relazione ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'allegato A alla L. 232/2016 effettuati in diverse annualità tra il 2017 ed il 2019.
Si ricorda che per la fruizione dell’agevolazione, ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016), in particolare all’art.1, c.11, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla citata legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Quindi, come anche precisato dalla Circolare 4/E/2017 per poter beneficiare dell'iper ammortamento, i beni materiali di cui all'allegato A devono rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione.
Per la documentazione che attesta l’interconnessione del bene e tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (dichiarazione del legale rappresentante, perizia tecnica o attestato di conformità) non è previsto un termine entro il quale, a pena di decadenza, la stessa debba essere acquisita.
La Risoluzione 27/E/ 2018, ha precisato che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
Pertanto l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Nel caso specifico dell’interpello, la Società ha effettuato investimenti in beni iper ammortizzabili effettuati in anni diversi (2017, 2018 e 2019) e dunque la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipenderà dal momento di "effettuazione" dei singoli investimenti, determinato ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, tenendo conto dell'eventuale "prenotazione" dell'investimento (accettazione dell'ordine e pagamento dell'acconto minimo del 20%).
Ad esempio, tenendo conto di due distinti momenti di prenotazione, si potrebbe verificare che:
- un investimento "effettuato" nel giugno 2019 e "prenotato" entro il 31 dicembre 2018 sarà incardinato nella disciplina recata dall'art. 1, commi 30 e ss., della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- un investimento "effettuato" nel giugno 2019 senza alcuna "prenotazione" sarà incardinato nella disciplina recata dall'articolo 1, commi 60 e ss., della L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
2. Dubbi sul requisito della "novità" di un bene ai fini dell'applicazione dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi (Risposta ad Interpello n. 63 del 3 febbraio 2022)
Il primo chiarimento riguarda il caso di un investimento per l’acquisto di un macchinario di stampa e di specifici componenti aggiuntivi. Per il macchinario è stato stipulato inizialmente un contratto “Free Lease Agreement” avente ad oggetto il comodato d’uso gratuito. Successivamente, è stato sottoscritto un nuovo contratto “Supply Agreement" avente ad oggetto la compravendita del macchinario da e degli altri beni necessari alla realizzazione della nuova linea produttiva.
In considerazione dell'elevata complessità tecnica che caratterizza l’investimento, si è resa necessaria l'implementazione e l'attuazione di un progetto di sviluppo realizzato in più fasi. Viste le particolari modalità contrattuali, la richiesta di chiarimento verte sul rispetto del requisito della "novità" del bene strumentale oggetto dell’investimento.
L’Amministrazione finanziaria, senza fornire pareri che attestano il riconoscimento della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, ha chiarito che nel contesto descritto il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di “periodo di prova”. Al termine di tale periodo, il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene.
Dunque, viste specifiche esigenze di natura tecnica e commerciale, la stipulazione del contratto di comodato d'uso gratuito prima del formale passaggio della proprietà del bene non sembrerebbe incidere sul requisito di “novità” del bene acquisito ai fini del credito d’imposta.
3. Investimenti 4.0, ritardo nell'interconnessione del bene (Risposta ad Interpello n. 71 del 3 febbraio 2022)
Una società nel corso del 2018 ha sottoscritto un contratto di leasing per l'acquisto di un nuovo centro di lavoro che possiede caratteristiche tali da esser ricompreso nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016.
Tale bene, in possesso di tutti requisiti per beneficiare dell’iper-ammortamento, è entrato in funzione nel 2018 mentre l’interconnessione è avvenuta entro la fine del 2021, ossia nel terzo periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione del bene.
Con riferimento a tale ritardo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, come già specificato all’interno della Circolare 4/E/2017, nell’ipotesi in cui l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
In caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno a condizione che le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa in tema beni 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in esame.
Inoltre viene chiarito che la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta, poichè la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.