Agevolazione ACE: Il controllo congiunto è escluso dalla disciplina antielusiva
Con la Risposta di Consulenza giuridica n. 1 del 25 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rilevanza delle ipotesi di controllo congiunto agli effetti dell’applicazione della disciplina antielusiva specifica ACE di cui all’art. 10 del Decreto MEF 3 agosto 2017 (c.d. Nuovo Decreto ACE).
La finalità della disciplina antielusiva specifica ACE è quella di arginare le situazioni nella quale a fronte di un'unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
In particolare, l’art. 10 del Nuovo Decreto ACE considera irrilevanti – ai fini del computo della base ACE – i trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo, derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo.
Il perimetro applicativo di tale norma è circoscritto alle società che sono legate fra loro da un rapporto di controllo nonché a quelle che sono comunque controllate dal medesimo soggetto, anche non societario. Il rapporto di controllo rilevante per l’individuazione delle società del gruppo è quello di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina antielusiva che riguarda i conferimenti in denaro ed i finanziamenti in favore del gruppo nonché tutte le altre operazioni disciplinate dal citato art. 10, non trova applicazione nel caso in cui una società è controllata pariteticamente da due soggetti appartenenti a gruppi distinti (c.d. controllo congiunto).
Difatti, nel caso di una joint venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell'articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.