Agevolazioni

Telefisco: Superbonus e altri bonus edilizi, le FAQ dell'Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le nuove Faq.

Si tratta delle risposte rese in occasione di Telefisco 2022.

 

1. Opzioni per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro

In caso di spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, in data 1° dicembre 2021, per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

2. Termini di fruzione del Superbonus e calcolo del 30%

 

Nell’ipotesi in cui il prolungamento del termine per fruire del Superbonus sia legato al raggiungimento di una determinata percentuale di completamento dei lavori entro una certa data antecedente, la verifica del raggiungimento di tale percentuale deve essere eseguita avendo riguardo all’intero intervento e non solo alla parte di lavori che rientrano nell’ambito del superbonus.

Si tratta ad esempio dei seguenti casi, previsti dal comma 8-bis dell’articolo 119 DL 34/2020:

- interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b): la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

- interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d): la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

 

3. Limite di spesa per il super ecobonus del 110% per interventi “trainati” finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche

Gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (previsti dall’articolo 16-bis comma 1, lett. e) Tuir) possono essere “trainati” se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti cosiddetti Super-ecobonus e Super-sismabonus.

Il limite di spesa è di euro 96.000 per ciascuna unità abitativa comprensiva delle pertinenze.

Qualora sia installato nel condominio un ascensore e un condòmino effettui interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel suo appartamento, questi potrà fruire del Superbonus per l’intervento sulla propria abitazione nel limite di spesa di 96.000 euro e per l’intervento sulle parti comuni del condominio per la quota a lui imputata nell’ulteriore limite di 96.000 euro.

Qualora l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:
- da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico, sono ammesse al Superbonus le spese nel limite di 96.000 euro. Il limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119;
- da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.

 

4. Super bonus 110% e 730 precompilato

Non è obbligatorio il visto di conformità nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730), nemmeno nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione.

 

5. Spese per il visto di conformità apposto sull’intero modello Redditi: detrazione “pro-quota”

Qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, è detraibile solo la spesa per apposizione del visto riferita al Superbonus: a tal fine è necessario che gli onorari siano separatamente evidenziati nel documento giustificativo.

 

6. Asseverazione sulla congruità dei costi sulla base del prezzario DEI

La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.