Rivalsa ex post dell'IVA anche se il cliente ha riaperto la partita IVA
E' consentito riaprire la partita IVA al fine di emettere le note di variazione in aumento conseguenti all’esercizio della rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, anche se le note sono intestate alla nuova partita IVA del committente, che non si è estinto avendo continuato ad esercitare la medesima attività, seppure con una nuova partita IVA.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 41 del 21 gennaio 2022, presentata da un soggetto che, negli anni 2014-2016, ha illegittimamente fruito, in assenza dei requisiti, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011.
L’istante ha chiuso la propria partita IVA dopo la definizione con accertamento con adesione della violazione e, siccome l’importo più significativo delle fatture emesse senza applicazione dell’IVA si riferisce alle operazioni poste in essere nei confronti di un professionista che aveva anch’esso chiuso la partita IVA per poi aprirne una nuova l’anno successivo per svolgere la medesima attività, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se possa avvalersi dell’istituto disciplinato dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 al fine di addebitare, in via di rivalsa, al suddetto professionista l’IVA corrisposta in sede di adesione previa riapertura della partita IVA.
Il citato art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 consente l’esercizio del diritto di rivalsa dell’imposta o della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario e, nel contempo, il diritto alla detrazione in capo al cessionario dell’IVA pagata a titolo di rivalsa, al verificarsi delle condizioni per il suo esercizio. Tale disposizione mira a ripristinare, infatti, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.
Secondo le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa, principalmente con la circolare n. 35/E/2013, la rivalsa presuppone la definizione dell’accertamento ed il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; nel caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, il diritto alla rivalsa è ammesso in proporzione alla singola rata pagata.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto di rivalsa non è precluso dalla circostanza che l’istante abbia cessato la qualifica di soggetto IVA, essendo ammessa l’apertura della partita IVA, anche in un momento successivo all’attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa; in difetto, infatti, si violerebbe il principio di neutralità dell’imposta, in virtù del quale è stato eliminato il divieto del diritto di rivalersi dell’imposta o maggiore imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti.
Riguardo, invece, alla possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti di una partita IVA diversa da quella indicata nell’originaria fattura, ormai chiusa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che, nell’ipotesi di intervenuta estinzione del soggetto passivo acquirente, non è possibile esercitare la rivalsa di cui all’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
La circostanza che, nella fattispecie oggetto della risposta n. 41/E/2022, il committente non si sia estinto avendo continuato ad esercitare la medesima attività, seppure con una nuova partita IVA, consente di riconoscere una continuità soggettiva e, quindi, di attribuire, da un punto di vista sostanziale, al professionista l’identità di “committente originario”, anche se fiscalmente lo stesso sia ora individuato da una partita IVA formalmente diversa da quella utilizzata nell’operazione originaria.
Pertanto, ha concluso l’Agenzia delle Entrate, l’istante ha la facoltà di chiedere la riapertura della partita IVA e di emettere le note di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, per esercitare la rivalsa dell’imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova partita IVA del committente, avendo cura di indicare, altresì, anche il suo codice fiscale, i riferimenti della fattura originaria e gli estremi identificativi dell’avviso di accertamento.