Assistenza sanitaria integrativa ed Alimentari Industria
Dal 1° gennaio 2022, l’importo per il Finanziamento al Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa del Settore Alimentari Industria, è pari ad euro 12,00 al mese, per 12 mensilità.
Assistenza sanitaria integrativa
L’art. 74 quater del ccnl 25 gennaio 2021, che disciplina i lavoratori del Settore Alimentari Industria, stabilisce che p er il finanziamento del Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2022, l’importo del finanziamento al succitato Fondo sarà pari a 12 euro al mese per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
A far data dal 1° giugno 2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
A partire dal 1° gennaio 2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui al primo comma può essere iscritto al FASA attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo FASA.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data del ccnl 25 gennaio 2021, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di CCNL la materia.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, di cui all’art. 1 Bis, comma secondo, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.