Fisco

Test diagnostici non connessi al Covid-19 e aliquota Iva applicabile


Con la Risposta a interpello 19 gennaio 2022, n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’acquisto di test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e il regime IVA applicabile.

 

L’interpello

Nel caso di specie un ente fa presente di aver acquistato da un Laboratorio test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo la corresponsione dell'aliquota IVA al 22%.

Il fornitore ha fatturato i test con aliquota IVA al 5%, come da chiarimenti forniti dalla Circolare n. 26/E/2020, sulla base dell’agevolazione prevista al n. 1-ter.1, della Tabella A, Parte II-bis, annessa al D.P.R. n. 633/1972, che individua l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aliquota IVA del 5%.

L'istante chiede all’Amministrazione di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile a tali cessioni, tenuto conto che i beni approvvigionati non sono finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate condivide il parere dell’ente istante secondo cui all’acquisto dei test diagnostici in vitro in oggetto debba essere applicata l'aliquota IVA ordinaria del 22% e non quella agevolata, in quanto tali test non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al Covid-19.

Infatti, il regime di favore, applicato erroneamente dal fornitore alla cessione de qua, è stato previsto dall’art. 124 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), che ha introdotto nel decreto IVA, dal 2021, l’aliquota ridotta del 5% per l’acquisto di strumenti necessari a combattere la crisi sanitaria da Covid-19.

Gli stessi beni, secondo la norma in esame, erano esenti da IVA se acquistati entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, alla Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dopo il numero 1-ter, è stato aggiunto il numero 1-ter.1, che individua nel dettaglio i prodotti agevolabili in seguito alla pandemia Covid-19.

Trattandosi di misura eccezionale, l’Agenzia precisa che l’elenco dei beni contenuto nella norma deve essere interpretato in modo tassativo e non esemplificativo, per cui, l’esenzione prima e l’aliquota del 5% poi, non può essere estesa a prodotti diversi da quelli previsti dalla diposizione.
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate osserva che i test diagnostici in vitro oggetto dell’interpello non compaiono tra quelli individuati dall’art. 124 del decreto Rilancio e, quindi, non possono usufruire dell’IVA ridotta in base a tale disposizione.

Si aggiunge che, in derogata a detta norma, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 452, legge n. 178/2020), ha disposto l’esenzione dall’IVA, con diritto alla detrazione d’imposta, per le cessioni degli strumenti utilizzati per diagnosticare il Covid-19, che risultano in possesso dei requisiti stabiliti, in merito, dalla Ue. Ma questo non è il caso dei test diagnostici acquistati dall’ente che non sono finalizzati al contrasto della pandemia, di conseguenza non possono beneficiare neanche dell’esenzione introdotta dalla legge di bilancio 2021.

In definitiva, viene ritenuto corretto il parere dell’ente secondo cui le cessioni in questione non possono usufruire di alcuna delle agevolazioni IVA connesse alle misure adottate nel periodo della pandemia.