Diritto

Mancata registrazione PEC: i chiarimenti dal MiSE


Il parere n. 141955 del 29 agosto 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto - per le società costituite prima del 29 novembre 2008, dell'obbligo di iscrizione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese. 

Il Ministero precisa, infatti, come qualora il Registro delle Imprese ricevesse da una società una domanda di modifica della propria posizione iscritta al registro, la Camera di Commercio dovrebbe sospenderla in attesa dell'invio della PEC nell'ipotesi di mancata dichiarazione.

"Trascorsi inutilmente i 3 mesi di sospensione di cui al comma 6-bis dell'articolo 16 del DL n. 185/2008, l'ufficio competente, allorchè la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorchè postuma, dell'indirizzo di PEC - non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese"

Come recita il documento di prassi, passati tre mesi la Camera di Commercio invita la società a ripresentare, entro breve termine, la domanda di modifica completa di PEC. Non sono, inoltre, previste eccezioni o specificazioni circa le tipologie di "iscrizione": qualunque la tipologia di atto o fattispecie di cui l'iscrizione è richiesta, la stessa dovrà essere sospesa per il termine di legge fino a comunicazione dell'indirizzo PEC.

Qualora quest'ultima non intervenga entro il termine della sospensione stessa (3 mesi per le società, 45 giorni per le imprese individuali) la domanda di iscrizione dovrà essere respinta, da considerarsi come non presentata; due sarebbero gli inadempimenti configurati:

  1. Mancata comunicazione indirizzo PEC > da punirsi con la sospensione 

  2. Mancato adempimento pubblicitario "principale" > da punirsi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro per imprese diverse dalle individuali (ex articolo 2630 C.C.) e da 10 a 500 euro per imprese individuali (ex articolo 2194 C.C.).