Separazione facoltativa anche nell’ambito della stessa attività del consorzio
Nonostante l’identità dell’attività svolta dal consorzio a favore dei propri consorziati, laddove il flusso delle operazioni attive sia composto sia da operazioni imponibili, sia da operazioni esenti a seconda delle caratteristiche soggettive dei consorziati, è possibile optare per la separazione delle attività neutralizzando gli effetti distorsivi discendenti dalla detrazione forfetaria dell’imposta secondo il metodo del pro rata per tutte le attività esercitate, sia imponibili che esenti.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 29 del 17 gennaio 2022, relativa alla possibilità, per il consorzio istante, di esercitare l’opzione di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, di poter individuare e gestire separatamente due sub-settori nell’ambito dell’attività dal medesimo svolta, di “servizi di supporto alle imprese”, caratterizzati dal codice ATECO 82.99.99, così da operare una distinzione fra operazioni realizzate con riferimento alla stessa attività.
La separazione contabile, all’interno dell’attività di servizi, fra operazioni esenti effettuate nei confronti dei consorziati con pro rata di detrazione inferiore al 10% e operazioni imponibili nei confronti dei consorziati con pro rata superiore al 10%, consentirebbe, infatti, di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall’applicazione del pro rata generale di detraibilità di cui agli artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Allo stesso tempo, il consorzio riuscirebbe a massimizzare la precisione del pro rata di detrazione, allocando con la massima puntualità possibile gli acquisti dei servizi cui gli stessi afferiscono attraverso un criterio di destinazione specifica e di ripartizione pro quota, evitando che le operazioni esenti incidano sul corretto funzionamento del meccanismo della detrazione e, quindi, sulla neutralità dell’IVA.
L’opzione per la separazione delle diverse attività economiche prevista per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e, come tali, suscettibili di formare oggetto di autonome attività d’impresa.
Tale criterio è stato oggetto di specifici chiarimenti, laddove la circolare n. 22/E/2013 ha precisato che sono suscettibili di essere separate, ai fini dell’IVA, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da diversi codici ATECO. La successiva circolare n. 19/E/2018, adottando un’interpretazione della norma più conforme alla Direttiva n. 2006/112/CE, ha chiarito che il riferimento alla classificazione ATECO, rispondente essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili ai sensi del citato art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Quest’ultimo documento di prassi ha precisato, altresì, che l’uniformità negli elementi essenziali delle predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa.
Nel caso oggetto della risposta n. 29/2022, l’Agenzia delle Entrate – dopo avere riscontrato, sotto il profilo materiale, l’identità dell’attività svolta dall’istante a favore dei consorziati – ha rilevato che il flusso delle operazioni attive del consorzio è composto sia da operazioni imponibili, sia da operazioni esenti a seconda delle caratteristiche soggettive dei consorziati e che tale elemento è valorizzato dalla circolare n. 19/E/2018 al fine di consentire la separazione delle attività.
L’istante può, pertanto, esercitare l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA, fermo restando che tale scelta deve rispettare, in ogni caso, la ratio sottesa all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 63371972, vale a dire di rendere meno svantaggiosa nel caso concreto la disciplina del diritto alla detrazione, neutralizzando gli effetti distorsivi discendenti dalla detrazione forfetaria dell’imposta secondo il metodo del pro rata per tutte le attività esercitate, sia imponibili che esenti.