Fisco

Esenti IVA i corsi di formazione anche se fruiti “a distanza”


La modalità di fruizione “a distanza” dei corsi di formazione non muta la natura della prestazione, che resta pur sempre di insegnamento e beneficia del regime di esenzione dall’IVA anche se gli studenti che assistono al corso potrebbero trovarsi al di fuori della Regione che ha rilasciato l’accreditamento, purché la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche sia localizzata nella Regione che ha provveduto a fornire l’accreditamento. 

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 25 del 14 gennaio 2022, proposta da una società che svolge prestazioni didattiche e formative per le quali ha ottenuto l’accreditamento regionale.

Posto che con la risposta n. 85/E/2021 è stato chiarito che l’esenzione dall’IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 non si applica alla formazione svolta al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, l’istante intende sapere quale sia il regime impositivo applicabile nel caso in cui i corsi, tenuti dall’insegnante presso la sede della società, possano essere fruiti dai partecipanti sia in presenza che a distanza, attraverso una piattaforma che permette l’interazione in tempo reale tra docente e studente.

La risposta n. 85/E/2021 non ha affrontato il tema dei corsi effettuati mediante didattica a distanza, rispetto ai quali l’Agenzia ha anzitutto escluso che gli stessi configurino “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, a tal fine richiamando l’art. 7, par. 3, lett. j), del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, che non considera tali i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto, come si verifica nel caso in esame.

Per contro, si rientra nell’ambito dei servizi elettronici, come specificato dallo stesso art. 7, par. 1, del medesimo Regolamento di esecuzione, quando la fornitura dei servizi avviene attraverso Internet o una rete telematica e la loro natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Alla luce delle disposizioni interpretative di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate – nella risposta n. 26/E/2022 in commento – ha ritenuto che, nella fattispecie rappresentata, la modalità di fruizione “a distanza” dei servizi di insegnamento non faccia mutare la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento.

La circostanza che tali prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione che ha rilasciato l’accreditamento, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente.

Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha provveduto a fornire l’accreditamento dei corsi alla società, appare rispettato, conclude l’Agenzia, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa, richiesto ai fini dell’applicazione del regime di esenzione.