Fisco

Fatture elettroniche: operazioni non imponibili IVA ed imposta di bollo


Con la pubblicazione della Risposta ad Interpello n. 7 del 10 gennaio 2022 arriva un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica. In particolare, vengono specificati i casi in cui deve essere assolta l’imposta di bollo nonché le fatture e i documenti che invece possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo. Nella stessa sede è stato chiarito che qualsiasi fattura verso la Pubblica Amministrazione - anche se riferita a importi non assoggettati ad Iva - dev’essere emessa esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

L’imposta di bollo, disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile IVA (con riferimento all'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972).

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene nella misura fissa di 2,00 euro, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" quando la somma indicata supera 77,47 euro.

Le fatture e gli altri documenti che riguardano il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo, come disposto dall’art. 6 dell'Allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972.

Da ultimo, sono soggette all'imposta di bollo le fatture che, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad IVA, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

L’Amministrazione finanziaria ha poi chiarito che, ogniqualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019 - per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer").