Il Certificato unico dell’esposizione debitoria per la procedura di sovraindebitamento
Il Decreto legislativo n. 14/2019, ha istituito il Codice della crisi d’impresa, il quale, all’articolo 363, stabilisce l’obbligo per l’istituto nazionale per la previdenza sociale e l’istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro di fornire, su richiesta del debitore ed entro 45 giorni dal pervenire della richiesta, il Certificato unico recante i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e premi assicurativi.
A fronte dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’entrata in vigore del Codice della crisi è stata differita, da ultimo al 16 maggio 2022; dato questo “scoperto” normativo lo stesso decreto artefice dello slittamento, DL 118/2021, ha introdotto, dal 15 novembre 2021, una nova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale procedura, atta ad aiutare l’imprenditore a sanare situazioni debitorie ancora recuperabili, dev’essere richiesta dall’imprenditore stesso attraverso un’apposita istanza da caricare sulla specifica piattaforma con allegati svariati documenti fra cui la certificazione dei debiti contributivi e premi assicurativi di cui sopra.
Il Certificato unico: cosa contiene e come ottenerlo
Come riportato nel messaggio Inps n. 4696 e secondo quanto prescritto dalla determinazione del Direttore generale n. 99/2019, il Certificato unico dovrà contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;
c) le esposizioni debitorie consolidate, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l’importo dei contributi, l’importo delle sanzioni civili e lo stato del credito. A tal fine il certificato sarà corredato di un prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.
La procedura per richiederlo, disponibile direttamente sul sito www.inps.it, è stata rinominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” accessibile per gli utenti seguendo il percorso: Processi” > “Gestione del credito” > “Piattaforma della regolarità VE.R.A. e Certificazione Debiti Contributivi” e può essere richiesto dall’imprenditore profilato all’interno del sistema Inps come legale rappresentante e/o lavoratore autonomo. Al fine di semplificare il procedimento di richiesta della certificazione e agevolare il procedimento di verifica e di consolidamento delle esposizioni debitorie, il nuovo servizio “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi” ,come riportato dallo stesso messaggio 4696: “fornisce alla Sede competente un esito automatizzato riferito al codice fiscale del debitore, proponendo l’evidenza delle esposizioni debitorie in fase amministrativa per ciascuna Gestione previdenziale (Gestione Uniemens - Gestione ex Enpals - Gestione Autonomi Artigiani e Commercianti - Gestione Agricoltura - Gestione Separata, Gestione Dipendenti Pubblici) per le successive attività di verifica con riferimento alla correttezza, completezza e legittimità delle stesse, nonché per la conferma dei debiti contributivi da certificare e l’eventuale integrazione correlata allo stato del credito all’atto della richiesta”.
È opportuno segnalare che, in sede di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa il Certificato qui esaminato dovrà essere integrato con la situazione debitoria complessiva richiesta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con la così detta Gestione AVA.
Infine si sottolinea che l’intera procedura è di competenza della Sede-Direzione provinciale, Filiale metropolitana o, se istituita Filiale provinciale, Agenzia complessa presso cui risulti il debito di maggiore importo; in caso di pluralità di sedi coinvolte il consolidamento delle esposizioni debitorie si avrà sempre presso la sede con il debito maggiore il cui Direttore sarà competente a sottoscrivere il Certificato unico.