Fisco

Tour virtuali in musei e simili esenti da IVA


I tour virtuali in diretta in musei e simili, che consistono in vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione degli utenti con la guida turistica abilitata, non sono qualificabili come “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, in quanto lo strumento elettronico è solo un “mezzo” per accedere al servizio. Alla vendita dei biglietti per l’accesso ai tour virtuali si applica, pertanto, il regime di esenzione IVA previsto per le visite in presenza negli spazi museali.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 1 del 3 gennaio 2022, relativa al trattamento applicabile, ai fini IVA, alla vendita degli accessi ai tour virtuali a carattere turistico-museale, composti da contenuti digitali, quali foto e video, e contenuti turistico-culturali narrati, on line e in diretta, nonché dalla guida turistica.

Considerato che l’istante offre tour virtuali in diretta in musei e simili che sono delle vere e proprie visite personalizzate, con possibilità di interazione dei clienti con la guida turistica abilitata, non si ravvisano differenze apprezzabili rispetto alle visite guidate “in presenza”, con la conseguenza che lo strumento elettronico è solo un “mezzo” per accedere a tale servizio che non può, pertanto, qualificarsi come “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.

Come, infatti, si desume dall’esame della normativa comunitaria, gli elementi qualificanti di un servizio elettronico sono il mezzo elettronico utilizzato per rendere la prestazione, e cioè Internet o una rete elettronica, e la natura “automatizzata” della prestazione, che deve essere caratterizzata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Per individuare l’“intervento umano minimo” è utile fare riferimento alla definizione di prestazioni di insegnamento a distanza, contenute nell’Allegato II della Direttiva n. 2006/112/CE, nel cui ambito il punto 5) dell’allegato I al Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE ricomprende, tra gli altri, tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.

In sostanza, il servizio reso utilizzando lo strumento elettronico unicamente come mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente non può essere definito “elettronico”, come accade nel caso di specie, cosicché il trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alla vendita dei biglietti per l’accesso ai tour virtuali è lo stesso di quello riservato alle visite in presenza negli spazi museali.

L’art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972 considera esenti da IVA le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

Tenuto conto che l’esenzione riguarda sia la visita vera e propria, sia prestazioni accessorie alla stessa quali ad esempio la fornitura di audioguide o i servizi dell’accompagnatore, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di guida specializzata – ancorché resa da remoto – fornito in diretta all’interno dei servizi in commento è da considerare inerente ai fini della corretta fruizione del servizio di visita (virtuale) reso al cliente finale.

La vendita dei relativi titoli di accesso benefica, pertanto, dell’esenzione di cui al citato art. 10, comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972, limitatamente ai luoghi indicati dalla stessa norma, ossia musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.