Agevolazioni

Agevolazione “prima casa”: rinuncia e successivo recupero del beneficio


Un contribuente che ha acquistato un immobile usufruendo dell’agevolazione “prima casa” e che in seguito - per motivi familiari - ha dovuto rinunciare al beneficio per cui aveva fatto richiesta, regolarizzando altresì la sua posizione con il pagamento della maggior somma dovuta, chiede se sia possibile riottenere l’agevolazione per lo stesso immobile in cui in un momento successivo ha poi trasferito la residenza rispettando il termine previsto dalla normativa.

La risposta è affermativa e lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 4 pubblicata il 7 gennaio 2022.

L’agevolazione fiscale “prima casa”, ai sensi di quanto previsto nella Nota II bis posta in calce all’art. 1 Tariffa Parte I del d.P.R. 131/1986 (TUR),  consiste nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2 per cento per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle con categoria catastale A/1, A/8 e A/9. La lettera a) della citata Nota specifica che tale agevolazione vale a condizione che l’immobile si trovi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o si impegna ad ottenerla entro 18 mesi dalla data di acquisto.

Nel caso in esame, il contribuente ha acquistato un immobile con l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2 per cento ai fini dell’imposta di registro, dichiarando a tal fine di voler stabilire, entro il termine previsto, la propria residenza nel comune in cui è sito l’immobile.

In seguito al rogito - mosso da rilevanti motivazioni di salute riguardanti la convivente – il contribuente si è trovato nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto e pertanto ha proceduto con la revoca della dichiarazione di intento, formulata all’atto d’acquisto dell’immobile, e con il pagamento della maggior somma dovuta.

In un momento successivo, l’acquirente ha richiesto - nonostante la revoca - se fosse possibile riottenere, per lo stesso immobile dove ha preso la residenza entro i 18 mesi previsti e dove attualmente risiede, l'agevolazione “prima casa” riconosciute al momento della stipula originaria.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che - fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla citata Nota II-bis - si ritiene possibile la presentazione di una "revoca" della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di cui alla citata lettera a) della Nota II-bis, avuto riguardo all'atto originario di compravendita. E quindi nel caso di specie, dal momento che il contribuente ha provveduto a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile in un momento successivo alla revoca della dichiarazione di intenti ma comunque prima del decorso del termine di 18 mesi dalla data di acquisto ha la possibilità di ottenere nuovamente l’agevolazione fiscale in oggetto.