Rimborso IVA in caso di svolgimento di più attività
Con la risposta a interpello 23 dicembre 2021, n. 861, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di rimborso dell'IVA in caso di svolgimento di più attività.
La fattispecie
Nel caso di specie, una società esercita attività di coltivazione agricola associata all'allevamento di animali applicando il regime speciale IVA dell'agricoltura e determinando la detrazione dell'imposta secondo le percentuali di compensazione.
La società ha poi avviato sui terreni dei soci la realizzazione di un impianto di biogas per lo svolgimento dell'attività secondaria di produzione di energia elettrica in regime ordinario IVA, tenendo la contabilità separata e mantenendo il regime speciale per l'attività agricola.
La realizzazione di tale impianto sta generando un rilevante credito IVA, che non verrà assorbito dalla vendita di energia elettrica, in quanto le relative fatture saranno emesse in regime di inversione contabile (cd. reverse charge) ex art. 17, comma 6, lett. d-quater), D.P.R. n. 633/1972.
La società istante intende chiedere il rimborso dell'IVA "a credito" maturata nell'attività di produzione di energia elettrica, ad oggi caratterizzata dalla sola presenza di acquisti per la realizzazione ed il funzionamento dell'impianto, non essendo ancora stata emessa alcuna fattura di vendita di energia elettrica (comunque effettuata in regime di reverse charge).
A tal fine l’istante chiede:
1) se nella specie é applicabile il presupposto del rimborso dell'IVA (art. 30, comma 2, lett. a), decreto IVA), ossia quello dell'aliquota media sugli acquisti superiore a quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%;
2) come debba essere effettuato il calcolo dell'aliquota media, considerate le due attività separate di cui una svolta in regime IVA speciale dell'agricoltura;
3) come si debba valutare l'impianto (realizzato su terreni di proprietà dei soci) per individuare cosa sia da considerare o meno dotato di autonoma funzionalità;
4) se l'eventuale passaggio di un diritto reale dai soci alla società dei suddetti terreni renderebbe l'intero impianto suscettibile di autonomo rimborso dell'IVA ad esso relativa, ex art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, anche laddove il passaggio sia perfezionato solo nella fase finale di realizzazione dell'impianto.
La normativa
Si premette che l’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (oltre quello di cui all'art. 34, comma 9), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione/compensazione nel periodo d'imposta successivo.
In particolare, è consentito il rimborso dell'IVA (sempreché l'eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28 euro) all'atto della presentazione della dichiarazione:
- quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, e dell'art. 17-ter;
- quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta (artt. da 7 a 7-septies);
- quando si trova nelle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 17.
Circa il presupposto dell'aliquota media di cui alla lett. a), l'art. 3, ai commi 5 e 6, del D.L. n. 250/1995, dispone che agli effetti dell'art. 30, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, il rimborso spetta quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali.
Esito dell’interpello
Secondo l’Agenzia delle Entrate, allo stato attuale non sussistono i requisiti relativi al presupposto dell’aliquota media, di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ai fini del rimborso IVA.
L’imposta relativa alle componenti acquistate per costruire l’impianto parteciperà al calcolo dell’aliquota media, se l’impianto o le sue singole parti funzionalmente autonome non possono essere considerate beni ammortizzabili e, dunque, integrare il presupposto di cui all’art. art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
A tale proposito, l’impianto è da considerare un bene ammortizzabile se può essere separato dal terreno su cui insiste oppure se i costi per la sua realizzazione sono sostenuti nell’anno in cui la società dovesse acquisire il diritto di proprietà o altro diritto reale sui terreni.