Fisco

Proroga dell’esterometro e divieto di e-fattura prestazioni sanitarie


La legge di conversione in legge del DL 146/2021 (L215/2021) è intervenuto rivedendo in modo sostanziale il calendario degli adempimenti che i contribuenti dovevano realizzare dal 1 gennaio 2022 in relazione alle procedure telematiche di comunicazione di alcune operazioni ovvero di certificazione dei corrispettivi. In particolare è stata prevista: una proroga per la nova modalità di trasmissione delle operazioni realizzate con soggetti non residenti (esterometro) al 1 luglio 2022; una estensione del divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie sino al 1 gennaio 2023; inoltre un ulteriore proroga in materia di corrispettivi telematici, con differimento al 1° luglio 2022 dell’utilizzo di sistemi evoluti di incasso e contestuale rinvio al 1° gennaio 2023 della decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria esclusivamente mediante rilascio di scontrino elettronico.

Proroga esterometro.

E’ stata posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro). I soggetti passivi devono infatti trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Per le operazioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Dal 1° luglio 2022, come ha ulteriormente precisato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 374343 del 23 dicembre 2021, occorrerà invece obbligatoriamente utilizzare il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i tracciati xml di integrazione o di autofattura con i tipi documento appositamente individuati per integrazioni o autofatture, e cioè il TD17 per i servizi dall’estero, il TD18 per gli acquisti intracomunitari ed il TD19 per acquisti beni già presenti in Italia. Si suggerisce comunque di avvalersi di tali modalità di invio sin da subito considerando da un lato non solo la loro alternatività, facoltativa, rispetto all’esterometro sin dal 1° ottobre 2020 ma anche e soprattutto per coordinare con un unico flusso informativo e gestionale dati che confluiranno, a tendere, nelle bozze dei registri IVA messi a disposizione dal fisco unitamente alla dichiarazione precompilata IVA.

Prestazioni sanitarie.

E’ stato esteso anche al periodo di imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Quando la prestazione sanitaria è resa quindi nei confronti di persone fisiche, dovranno essere emesse esclusivamente fatture in formato cartaceo, trasmettendo i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.

Pos smart.

Rinviata al 1° luglio 2022, la possibilità di assolvere all’obbligo di corrispettivi telematici giornalieri attraverso sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Sistema TS.

Dal 1° gennaio 2023 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2022) decorrerà infine l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati.