Lavoro

Chiarimenti INL: importi lordi spettanti al lavoratore nella diffida accertativa


Con Nota 22 dicembre 2021, n. 2002, dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di esposizione degli importi, oggetto di diffida accertativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.

 

La normativa

Si premette che, ai sensi degli artt. 51 del TUIR e 12 della legge n. 153/1969, costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro poi, ad eccezione di quello domestico, opera come sostituito di imposta, ossia procede, all'atto del pagamento della retribuzione, ad operare una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal lavoratore stesso, con obbligo di rivalsa (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il datore di lavoro è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (art. 19 legge n. 218/1952).

Determinazioni dell’INL

La Nota in esame fa seguito alla richiesta, in particolare, se, i crediti patrimoniali in favore del lavoratore devono essere indicati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali ovvero al netto e come considerare gli eventuali acconti già corrisposti al lavoratore.

Al riguardo, la Corte di Cassazione,  in merito alle differenze retributive da corrispondere ai lavoratori, ha precisato con sentenza 21 marzo 2019, n. 8017, che l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ex art. 19 della legge n. 218/1952); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.

Inoltre, è affermato in giurisprudenza il principio in base al quale le retribuzioni sono soggette a tassazione secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza quindi soltanto una volta che siano effettivamente percepite dal lavoratore.

Ciò posto, con la Nota in oggetto l’INL chiarisce che il personale ispettivo dovrà indicare i crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa nel rispetto dei principi sopra richiamati, esponendo le somme in questione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Occorre quindi fare riferimento agli importi retributivi indicati nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, eventualmente considerando le maggiorazioni previste per particolari prestazioni lavorative quali, ad esempio, ore di straordinario, lavoro supplementare, domenicale o notturno.  Ciò anche nell’ipotesi in cui la diffida accertativa venga adottata sulla base della busta paga nella quale sono indicati tanto gli importi lordi quanto quelli netti. In tale ipotesi occorrerà prendere in considerazione l’importo mensile lordo previdenziale ovvero quello fiscale per le casistiche di somme escluse dalla base imponibile previdenziale, inserendo separatamente le voci che sono esenti anche fiscalmente (come ad esempio le indennità di trasferta, fuori dal territorio comunale), nei limiti previsti dal TUIR.

Laddove il datore di lavoro abbia già corrisposto al lavoratore una parte della retribuzione dovuta, la stessa andrà direttamente detratta dall’importo lordo totale previsto contrattualmente (senza, quindi, alcuna operazione di "lordizzazione", trattandosi di importo da considerare già al lordo), ottenendo così il credito lordo oggetto di diffida accertativa.
Ugualmente, si dovrà procedere laddove siano stati corrisposti compensi in ragione di una differente qualificazione del rapporto che, pertanto, risultano incapienti rispetto alla retribuzione prevista dal CCNL.

In tali casi,è opportuno che in diffida si dia conto di quanto sia già stato corrisposto al lavoratore, al fine di individuare l’importo lordo complessivo (data dalla somma di quanto oggetto di diffida e quanto già corrisposto) sulla base del quale, solo all’atto della materiale corresponsione della retribuzione (per adempimento alla diffida o in fase esecutiva) saranno operate le trattenute fiscali e previdenziali.