Mandato senza rappresentanza nell'ambito delle prestazioni sanitarie esenti iva
Con la risposta a interpello 22 dicembre 2021, n. 857, dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di utilizzo del mandato senza rappresentanza nell'ambito delle prestazioni sanitarie.
Il caso
Il caso esaminato riguarda alcuni soggetti, iscritti all’albo dei fisioterapisti (elenco speciale dei massofisioterapisti), i quali hanno stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza con una società affinché questa provveda per loro conto a gestire alcune attività amministrative, ivi inclusa la fatturazione delle prestazioni. La procedura posta in essere prevede che:
- i professionisti emettano fattura nei confronti della società mandataria a fronte delle prestazioni rese ai pazienti, in regime di esenzione da IVA;
- la società, a sua volta, emetta fattura ai clienti/pazienti, maggiorando il corrispettivo del proprio compenso e mantenendo il regime di esenzione;
- dopo l’incasso, il mandatario corrisponda ai professionisti mandanti quanto loro dovuto.
In tale ipotesi, tenuto conto che la società non è una struttura sanitaria e non può adempiere alla trasmissione dei dati al STS, si chiede se l’adempimento possa essere adempiuto dal prestatore sanitario comunicando i dati delle prestazioni effettuate nei confronti dei pazienti.
Normativa
Si premette che l'art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, prevede l'esenzione da IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 1265/1934 (testo unico leggi sanitarie), ovvero individuate con decreto del Ministero della Sanità 17 maggio 2002.
La Corte di Giustizia UE (sentenza cause C-307/01 e C-212/01 del 2003), ha affermato sul punto che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò non debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa.
Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione in esame, per l'art. 131 della Direttiva IVA n. 2006/112/CE, l'individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati membri.
Sul punto la Circolare n. 4/E/2005 precisa che la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. n. 1265/1934.
Dal punto di vista oggettivo, i professionisti sanitari iscritti all'albo dei fisioterapisti, nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, rientrano, in via generale, fra i soggetti che possono effettuare prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
Da aggiunge che il mandato, in base all’art. 1703 c.c., è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).
In particolare, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce nell'interesse del mandante, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
Soluzione delle Entrate
Ai fini IVA, trova applicazione l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate ne deriva che nell'ambito delle prestazioni sanitarie, il mandatario può agire "in nome e per conto" del mandante solo se è a sua volta una struttura autorizzata all'attività sanitaria.
Solo in presenza di entrambi i presupposti - oggettivo e soggettivo - infatti, le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante. Diversamente, non può che realizzarsi un rapporto diretto tra i pazienti ed il prestatore sanitario che deve, dunque, emettere fattura, in regime di esenzione IVA, direttamente nei confronti dei pazienti ed assolvere all'obbligo di invio dei dati al STS.