Decreto fiscale 2021, modifiche alla disciplina imu
Sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, 215, di conversione, con modificazioni, c.d. “decreto Fiscale” - D.L. 21 ottobre 2021, n. 146/2021, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” -, la quale ha anche apportato modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) per l’abitazione principale (art. 5-decies).
Normativa
La legge n. 215/2021 ha inserito nel D.L. n. 146/2021, tra gli altri, l’art. 5-decies, con il quale ha modificato l’art. 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), relativo alle agevolazioni IMU per l’abitazione principale.
Si premette al riguardo che l’IMU è stata originalmente istituita dall’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge n. 160/2019.
Come è noto, il presupposto dell’IMU è rappresentato dal possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire di un’abitazione di lusso);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In base al comma 740, seconda parte, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lett. b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
La disposizione normativa di cui al comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, qui di interesse, prevede che, ai fini dell’IMU, per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare allo stesso tempo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, circostanza che, ai sensi del precedente comma 740, non costituisce presupposto per l’applicazione del tributo, a meno che il fabbricato non sia classificato in una delle categorie catastali di maggior valore (A/1, A/8 e A/9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per quest’ultima fattispecie, in ogni caso, si fruisce di una tassazione di favore, con applicazione di un’aliquota base ridotta allo 0,5%, che il Comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all’azzeramento (comma 748).
Lo stesso comma 741 – finora in vigore - specifica nella seconda parte che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze spettano per un solo immobile.
Le nuove disposizioni del decreto Fiscale
La nuova disposizione del decreto Fiscale – art. 5-decies - prevede che all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019, secondo periodo, dopo le parole «situati nel territorio comunale» sono inserite le seguenti: «o in comuni diversi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare».
Pertanto il secondo periodo della detta lett. b), viene ora a disporre testualmente “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.”.
Per effetto di tale modifica, l’esenzione IMU per l’abitazione principale, nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, vale per un solo immobile per nucleo familiare, a scelta dai componenti del nucleo familiare, sia se le due unità sono situate nello stesso comune sia se, invece, sono presenti nel territorio di due diversi comuni.
Si pongono così sullo stesso piano le unità ubicate nello stesso comune e quelle in comuni diversi.
Entrata in vigore
Le regole riviste entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 21 dicembre 2021, come disposto espressamente l’art. 1, comma 2, della stessa legge n. 215/2021.