Fisco

Limiti dell'esenzione IVA per i servizi forniti in outsourcing per l'effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie


Esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare - servizio per servizio - il trattamento fiscale della complessiva attività del contribuente, al quale pertanto spetta il compito di determinare lo specifico regime applicabile a ciascuno di essi sulla base delle caratteristiche oggettive degli stessi, tenendo conto dei principi della giurisprudenza comunitaria, recepiti dalla prassi amministrativa. È rimessa al soggetto passivo l’individuazione dei criteri più appropriati per allocare il corrispettivo tra le diverse tipologie di servizio rese, purché i medesimi siano oggettivi, verificabili e coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche dei servizi di cui trattasi.

è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 842 del 21 dicembre 2021, in merito all’applicabilità del regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. da 1) a 5), del D.P.R. n. 633/1972 per i corrispettivi relativi a specifiche prestazioni, tra cui i servizi di information technology e di business process outsourcingrese dalla società istante a favore di una banca.

L’istante, mettendo a disposizione della banca i componenti hardware e software di base, nonché il personale per la completa gestione informatizzata delle attività di processazione delle operazioni bancarie e finanziarie effettuate dai clienti della banca, fa sì che siano processati gli ordini dei clienti e garantito il ciclo elaborativo dell’intero processo di erogazione dei servizi finanziari; l’istante, inoltre, è direttamente responsabile dell’inadempimento delle proprie obbligazione contrattuali e si impegna a risarcire la banca, i clienti di quest’ultima ed i terzi per i danni patiti per effetto diretto di tale inadempimento, sia pure entro determinati limiti stabiliti contrattualmente e al di sopra di certi importi.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, esula dalle finalità proprie dell’istituto dell’interpello l’attività volta a individuare - servizio per servizio - il trattamento fiscale della complessiva attività del contribuente. Lo specifico regime applicabile a ciascuno di essi dovrà, infatti, essere individuato, da parte dell’istante, considerate le caratteristiche oggettive dei servizi, tenendo conto dei principi della giurisprudenza comunitaria, recepiti dalla prassi amministrativa.

La Corte europea, in particolare, ha precisato che, sotto il profilo funzionale, per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, esenti da IVA, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che, valutato globalmente, sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento.

Per distinguere i servizi finanziari esenti dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative è necessario esaminare - unitamente all’aspetto funzionale del servizio - il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.

Da un punto di vista soggettivo, non assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, le caratteristiche che attengono ai soggetti che forniscono le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettua i servizi o che ne è destinataria, in quanto i servizi finanziari esenti sono definiti, in termini oggettivi, in funzione della natura degli stessi. Da un punto di vista oggettivo, invece, le modalità concrete di effettuazione del servizio (vale a dire, elettronica, automatica o manuale) non hanno alcuna incidenza ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l’assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti dell’esenzione.

Per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, nulla osta a che servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, i quali pertanto non intrattengono un rapporto diretto con i clienti dei suddetti istituti, siano esentati dall’IVA, sempre a condizione che tali servizi formino un insieme distinto, che nella sua globalità sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti; il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto componente.

Riguardo, infine, alle modalità di allocazione del corrispettivo tra le differenti tipologie di servizio, in merito alle quali l’istante non ha formulato alcuno specifico quesito di ordine interpretativo, l’Agenzia ha ricordato che è rimessa all’istante l’individuazione dei criteri più appropriati, purché gli stessi siano oggettivi, verificabili e coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche dei servizi di cui trattasi