Fisco

IVA di gruppo con passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione


La chiusura della partita IVA relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione della stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. Ne discende che la società non residente può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo con la nuova veste giuridica che andrà ad assumere per effetto del passaggio dell’identificazione diretta in stabile organizzazione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 837 del 20 dicembre 2021, in merito al caso prospettato da una società di diritto tedesco identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 e aderente alla liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 dello stesso D.P.R. n. 633/1972 in veste di società controllata.

Nell’ipotesi in cui quest’ultima decida di istituire una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, chiudendo la precedente posizione IVA, il dubbio interpretativo sollevato è relativo alla permanenza, in capo alla stessa, dei requisiti di controllo già sussistenti a seguito dell’identificazione diretta.

Fermo restando che il regime della liquidazione IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 ed identificati ai fini IVA in Italia, gli effetti prodotti dal passaggio dal rappresentante fiscale/identificazione diretta alla stabile organizzazione sono già stati chiariti dalla risoluzione n. 108/E/2011, in base alla quale la chiusura della partita IVA relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione della stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti.

Ne discende che l’istante, società non residente, può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo con la nuova veste giuridica che andrà ad assumere per effetto del passaggio dell’identificazione diretta in stabile organizzazione.

Fermi gli obblighi di comunicazione della variazione avvenuta nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, occorre avere riguardo, ove utili, le indicazioni fornite con il richiamato documento di prassi in merito agli adempimenti dichiarativi da porre in essere qualora il passaggio dall’identificazione diretta alla stabile organizzazione avvenga prima della data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente alla “trasformazione”.

Infine, con la risposta n. 837/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il trasferimento, in capo alla stabile organizzazione della società in esame, controllata al 100% dalla capogruppo, di un complesso aziendale detenuto da altra società, anch’essa controllata al 100% dalla capogruppo, non influisce sulla prosecuzione della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Laddove, però, il passaggio del complesso aziendale avvenga prima dell’ingresso di quest’ultima società nella procedura, possono essere trasferite alla procedura medesima solo le risultanze riferite alle operazioni effettuate dopo l’operazione straordinaria.