Più 100milioni di euro al Fondo ecobonus auto
Con l’articolo 7 del Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022 (Decreto Legge n. 21 ottobre 2021, n. 146), il fondo per l’incentivazione della mobilità a basse emissioni (cosiddetto Fondo Ecobonus auto) è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
Secondo tale articolo 7, le risorse del Fondo nei limiti massimi di spesa sono state così ripartite:
- 65 milioni di euro sono destinate all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;
- 20 milioni di euro all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
- 10 milioni di euro all'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;
- 5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 146/2021, al suddetto articolo 7 è stato aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, ai sensi del quale, a decorrere dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 215/2021), il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attraverso la piattaforma ecobonus del MISE.
A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, vengono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La lettera b-bis) di cui fa menzione l’articolo 7 del D.L. n. 146/2021, come modificato in sede di conversione in legge, è stata inserita nella legge di bilancio 2019 dal Decreto Agosto [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”]. Tale disposizione stabilisce che, in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.
Si rammenta che il contributo statale ecobonus auto è corrisposto dal venditore all’acquirente attraverso compensazione con il prezzo d’acquisto e che per fruirne occorre prenotarlo registrandosi alla piattaforma dedicata [ecobonus.mise.gov.it], al pari anche il venditore deve registrarsi alla piattaforma nell’ “Area Rivenditori”; prenotare i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, in base alla disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione; procedere alla conferma dell’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.
Come stabilito dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), anche per l’incentivo Ecobonus dal 30 settembre 2021 è obbligatorio l’accesso alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).