Fisco

Conversione in legge del Decreto Fisco e Lavoro. Confermate le modifiche al sistema patent box


Restano sostanzialmente invariate in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 le nuove regole previste dall’articolo 6 del medesimo decreto in tema di patent box.

La norma, che, con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 del Decreto Legge n. 146/2021, è stata rinominata “Semplificazione della disciplina del cosiddetto regime di patent box”, ha rimpiazzato il vecchio sistema agevolato riferito allo sfruttamento degli asset immateriali e basato su una parziale detassazione dei redditi, con una misura che consente a chi opta per la stessa di ottenere, ai fini delle imposte sui redditi, una maggiorazione del 90 per cento dei costi in ricerca e sviluppo sostenuti per tali beni.


Come funziona il nuovo patent box 2021


Il nuovo funzionamento del patent box prevede che per ogni 1000 euro spesi nelle operazioni che rientrano nell’agevolazione, l’impresa potrà ottenere una deduzione pari a 1900 euro, di cui 1000 andranno imputate a conto economico, mentre per le 900 si otterrà uno sconto sulla dichiarazione dei redditi e sull’IRAP.


Tornano i marchi nell’agevolazione patent box


Oltre al software protetto da copyright, brevetti  industriali,  disegni e modelli, nonchè processi, formule e informazioni  relativi ad  esperienze  acquisite  nel  campo   industriale,   commerciale   o scientifico  giuridicamente  tutelabili,  direttamente o indirettamente  utilizzati nello  svolgimento della propria attività d'impresa, tornano nella misura patent box anche i marchi d’impresa che erano stati esclusi dall’agevolazione nel 2017.

L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

L’articolo 6 del D.L. n. 146/2021 abroga quindi, peraltro in maniera espressa, i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della  legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno 2019, n. 58.


Cosa fare se hai optato per vecchio regime patent box


Si stabilisce inoltre che chi abbia esercitato l’opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a  quella  di  entrata  in vigore dell’odierno decreto fiscale può  scegliere,  in  alternativa  al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa  comunicazione  da  inviarsi  secondo  le  modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono esclusi da tale opportunità di scelta coloro  che abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle entrate a conclusione di dette  procedure,  nonchè  i  soggetti  che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58.

I soggetti che  abbiano  presentato  istanza  di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto  e  che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, intendano aderire al  nuovo sistema patent box come modificato,  devono invece comunicare,  secondo  le modalità stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla  procedura  di  accordo preventivo o di rinnovo della stessa.


Ricerca e Sviluppo solo con soggetti terzi


Il nuovo sistema patent box si applica però a condizione che chi esercita l’opzione per accedere al regime agevolato  svolga  le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di  ricerca stipulati  con  societa'  diverse  da  quelle  che   direttamente   o indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero  con università o enti di ricerca  e  organismi  equiparati,  finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali.
L'esercizio dell'opzione rileva anche ai  fini della determinazione del valore della  produzione  netta  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


Liquidazione autonoma e controlli successivi


Chi intenda fruire della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali potrà indicare   le   informazioni   necessarie   alla determinazione   della   predetta   maggiorazione   mediante   idonea documentazione   predisposta   secondo   quanto   verrà stabilito   da    un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  
Si prevede che, in  caso  di rettifica della maggiorazione determinata  dai  soggetti che hanno aderito all’opzione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza  del credito, la sanzione di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dichiarazione infedele), non  si  applica  qualora,  nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la documentazione indicata  nel  medesimo  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate deve darne  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria    nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il  quale  beneficia dell'agevolazione.  In  assenza  della  comunicazione  attestante  il possesso della documentazione idonea,  in  caso  di  rettifica  della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno altresì adottate le disposizioni attuative della misura per come ridefinita.

Per l’intera  durata  dell’opzione  e  in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta coloro che scelgono l’opzione del patent box, non possono fruire del credito d’imposta previsto dai commi da 198 a  206  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le  attività di ricerca e sviluppo.