Conversione in legge del Decreto Fisco e Lavoro. Confermate le modifiche al sistema patent box
Restano sostanzialmente invariate in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 le nuove regole previste dall’articolo 6 del medesimo decreto in tema di patent box.
La norma, che, con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 del Decreto Legge n. 146/2021, è stata rinominata “Semplificazione della disciplina del cosiddetto regime di patent box”, ha rimpiazzato il vecchio sistema agevolato riferito allo sfruttamento degli asset immateriali e basato su una parziale detassazione dei redditi, con una misura che consente a chi opta per la stessa di ottenere, ai fini delle imposte sui redditi, una maggiorazione del 90 per cento dei costi in ricerca e sviluppo sostenuti per tali beni.
Come funziona il nuovo patent box 2021
Il nuovo funzionamento del patent box prevede che per ogni 1000 euro spesi nelle operazioni che rientrano nell’agevolazione, l’impresa potrà ottenere una deduzione pari a 1900 euro, di cui 1000 andranno imputate a conto economico, mentre per le 900 si otterrà uno sconto sulla dichiarazione dei redditi e sull’IRAP.
Tornano i marchi nell’agevolazione patent box
Oltre al software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonchè processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, direttamente o indirettamente utilizzati nello svolgimento della propria attività d'impresa, tornano nella misura patent box anche i marchi d’impresa che erano stati esclusi dall’agevolazione nel 2017.
L'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
L’articolo 6 del D.L. n. 146/2021 abroga quindi, peraltro in maniera espressa, i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Cosa fare se hai optato per vecchio regime patent box
Si stabilisce inoltre che chi abbia esercitato l’opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore dell’odierno decreto fiscale può scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi da tale opportunità di scelta coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonchè i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, intendano aderire al nuovo sistema patent box come modificato, devono invece comunicare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
Ricerca e Sviluppo solo con soggetti terzi
Il nuovo sistema patent box si applica però a condizione che chi esercita l’opzione per accedere al regime agevolato svolga le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con societa' diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali.
L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Liquidazione autonoma e controlli successivi
Chi intenda fruire della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali potrà indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto verrà stabilito da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si prevede che, in caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti che hanno aderito all’opzione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dichiarazione infedele), non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno altresì adottate le disposizioni attuative della misura per come ridefinita.
Per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta coloro che scelgono l’opzione del patent box, non possono fruire del credito d’imposta previsto dai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività di ricerca e sviluppo.