Esonero contributivo turismo e cultura: chiarimenti sui termini decadenziali
Con Messaggio del 10 dicembre 2021, n. 4420, l’INPS interviene riguardo lo sgravio riservato ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo, commercio, cultura o delle terme e hanno usufruito della cassa integrazione nel primo trimestre 2021, per fornire alcune specifiche sui termini decadenziali.
Normativa
Si premette che l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021), c.d. decreto Sostegni-Bis, ha riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).
Il diritto alla legittima fruizione della misura è in ogni caso subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- DURC regolare;
- rispetto degli obblighi di legge;
- rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;
- rispetto del diritto di precedenza.
La disciplina del beneficio prevede inoltre alcuni vincoli:
- fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- il rispetto dei limiti de minimis secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato a 1.800.000 euro.
I chiarimenti dell’INPS
Al riguardo, con il messaggio n. 4420/2021 in esame, l'INPS chiarisce che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l'esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza.
Con apposito messaggio, che verrà pubblicato al termine della elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Si ricorda che l’INPS, con Circolare n. 169/2021, ha integrato la Circolare n. 140/2021, in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ampliando l’elencazione dei codici Ateco per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’art. 43 del D.L. n. 73/2021, fornendo ulteriori indicazioni sulla misura di esonero contributivo in oggetto.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
In particolare, il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:
59.14 attività di proiezione cinematografica;
93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
91.02.00 attività di musei;
91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della Circolare n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici