DPCM utilizzo e revoca super green pass. Ok del Garante privacy
Il Decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, entrato in vigore il 27 novembre 2021 [Denominato decreto Super Green Pass] ha previsto, con decorrenza 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per talune categorie di lavoratori, nella specie per: (i) il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; (ii) il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007; (iii) il personale delle strutture sanitarie; (iv) il personale degli istituti penitenziari, oltre ad altre novità in tema di vaccinazione contro il Covid-19.
Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto, è stato altresì predisposto, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, un nuovo DPCM da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze.
Più in dettaglio, lo schema di decreto regola le modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale di alcune categorie di lavoratori di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, mediante l’impiego di modalità, anche automatizzate, che il Ministero fornisce, sulla base delle informazioni presenti nella Piattaforma nazionale-DGC, a datori di lavoro, strutture competenti e altri soggetti tenuti ai controlli, con l’obiettivo effettuare le verifica in maniera più efficace.
In merito ad alcune disposizioni contenute nello schema di tale nuovo decreto ministeriale che si compone di 2 articoli e di n. 7 allegati, il Ministero della salute ha richiesto il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali che, con il provvedimento del 13 dicembre 2021, ha sottolineato come le misure previste nel decreto risultino, in linea generale, conformi al principio di liceità e rispettino le regole sulla protezione dei dati personali, ma ha chiesto, nel contempo, al Ministero di procedere con alcune integrazioni.
Le diverse modalità di controllo dell’obbligo vaccinale
In particolare, lo schema di decreto prevede, per le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale:
- l’utilizzo di specifiche funzionalità sul Portale dell’INPS che interagisce, in modalità asincrona, con la PN-DGC, con riferimento ai lavoratori subordinati e quelli che prestano la propria attività lavorativa sulla base di contratti esterni, nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture assimilate, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale, al personale delle strutture sanitarie, al personale scolastico non operante nelle scuole statali, al personale degli Istituti penitenziari;
- l’utilizzo della Piattaforma NoiPA per quanto concerne il personale delle pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA (ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali);
- l’impiego di specifiche funzionalità rese disponibili all’interno del Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) per il personale delle scuole statali del sistema nazionale di istruzione, verranno fornite.
Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie (medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti, veterinari, chimici e fisici, tecnici sanitari di radiologia medica, esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni infermieristiche, biologi, psicologi e ostetriche), le nuove disposizioni normative che regolano il processo di verifica dell’obbligo vaccinale per tali soggetti, coinvolgono adesso gli Ordini professionali, attraverso le rispettive Federazioni nazionali (art. 4 del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 176/2021), in tal caso le verifiche pertanto verranno effettuate attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime Federazioni nazionali e la PN-DGC. Le Federazioni nazionali, con i propri sistemi informativi, dovranno poi rendere disponibili i risultati delle verifiche agli Ordini territoriali cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie.
Sono, infine, previste altre modalità per il controllo del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture sanitarie, residenziali, socio assistenziali e assimilate o presso gli Istituti penitenziari. In tali circostanze, la verifica va effettuata mediante esibizione da parte dei lavoratori interessati di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che attestano il rispetto dell’obbligo vaccinale.
La medesima modalità di verifica è prevista espressamente, con riguardo a tutte le categorie di interessati soggetti all’obbligo vaccinale, ad eccezione degli esercenti le professioni sanitarie. Il Garante, in tal caso, ha precisato che, al fine di assicurare a tali interessati, parità rispetto agli altri lavoratori soggetti al medesimo obbligo vaccinale, venga prevista la possibilità di applicare tale modalità di verifica anche agli esercenti le professioni sanitarie.
Controlli sul possesso del green pass e verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale vanno tenuti distinti
L’Autorità inoltre ha evidenziato la necessità di tenere distinta la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, quale requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa nei contesti indicati dalla legge, rispetto alla quotidiana verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e dunque anche i trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, vanno tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro.
Le diverse verifiche devono, pertanto, essere compiute con una diversa cadenza, non potendo ritenersi giustificata – diversamente da quelle relative al possesso di una valida certificazione verde – scrive il Garante, l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati (art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento).
Variazione stato vaccinale. Chi controlla va formato e istruito
Lo schema di decreto prevede opportunamente che dopo la prima verifica (che dovrebbe, quindi, essere effettuata una tantum), nel caso di variazione dello stato vaccinale di un interessato, i soggetti autorizzati alle verifiche siano informati, attraverso un’apposita comunicazione (e-mail), di tale circostanza e della necessità di accedere al servizio per prenderne visione. L’invio della predetta comunicazione assicura di semplificare il processo di verifica e tenere dati aggiornati al ricorrere di specifiche condizioni come, ad esempio: il termine del periodo di copertura vaccinale, il termine di periodo di esenzione dalla vaccinazione, l’effettuazione della vaccinazione da parte del personale inizialmente non in regola con l’obbligo vaccinale, l’accertamento di irregolarità della vaccinazione o di falsificazione della certificazione vaccinale, l’annullamento della revoca della certificazione vaccinale.
Nello schema viene inoltre stabilito che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano appositamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.
Consegna volontaria della certificazione verde da parte del lavoratore. La perdurante validità del green pass va in ogni caso controllata
Qualora poi il lavoratore intenda volontariamente consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, questi deve in ogni caso controllare con regolarità che la validità della certificazione perduri, attraverso lettura del QR code della copia in suo possesso mediante l’app VerificaC19 o con le altre modalità automatizzate.
È stata inoltre regolata l’annotazione sugli albi professionali dell’eventuale sospensione del professionista non vaccinato “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”.
L’istituto della revoca
Il Garante ha poi richiamato l’attenzione del Ministero della Salute sull’istituto della revoca del Green pass ribadendo la necessità di rendere tale istituto, in tempi brevi, pienamente operativo, valutando positivamente il fatto che, nello schema di decreto in esame, sia stata mantenuta la previsione di informare l’interessato, in caso di revoca di una certificazione verde, utilizzando i dati di contatto forniti dallo stesso.
Il Garante ha manifestato il proprio apprezzamento sul fatto che, a seguito dei casi di diffusione online di numerose certificazioni verdi false, come ulteriore misura di garanzia sia stata prevista, all’atto del rilascio del green pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione; modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.
Come comportarsi con chi è esente dall’obbligo
Per quanto riguarda i soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute, in caso di accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesta la certificazione verde, il Garante ritiene che gli stessi debbano essere messi nelle condizioni di poter presentare un documento digitale dotato di QR Code con cui, attraverso l’uso dei sistemi di verifica, si rivelino le medesime informazioni delle certificazioni verdi covid-19, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. In conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non dovrà, quindi, venire a conoscenza della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione, né la data di cessazione della validità della stessa.
Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).
Al fine di ridurre i rischi di divulgazione non autorizzata e di accesso illecito ai dati personali presenti nelle certificazioni verdi, l’Autorità ha invitato il Ministero a definire, in modo puntuale, i soggetti che rientrano nella categoria di “operatore di interesse sanitario” prima di procedere all’autorizzazione degli stessi quali intermediari abilitati al recupero delle certificazioni verdi su richiesta dell’interessato e di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, considerando gli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e le possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, in ambito lavorativo.