Contributi a fondo perduto per emergenza covid-19 e riscossione
Con l’art. 3 del D.L. n. 209/2021, si da via libera al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dei contributi a fondo perduto, anche in caso di inadempienze che riguardano cartelle esattoriali. A dirimere ogni dubbio sulla possibilità di fruire degli aiuti Covid è la norma di interpretazione autentica inserita nel Decreto Fisco, pubblicato in G.U. dell'11 dicembre 2021.
Normativa
Il D.L. D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, c.d. decreto Fisco, contenente “Misure urgenti finanziarie e fiscali”, reca alcune misure urgenti finanziarie e fiscali, tra le quali l’assegnazione di nuove risorse al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale; per l’acquisto di vaccini e farmaci destinati alla prevenzione e cura del Covid-19; per lo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza da parte delle forze di polizia e delle forze armate connesse al contenimento del contagio da coronavirus.
In ambito strettamente fiscale, l’art. 3 del decreto contiene una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto assegnati a seguito dell’emergenza sanitaria, specificando che alla loro erogazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, non si applica la procedura prescritta dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”).
Contributo a fondo perduto anche per chi ha debiti con il Fisco
In particolare, il richiamato art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, rubricato "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", che non si applica ai contributi a fondo perduto in questione, stabilisce che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, le Pubbliche Amministrazioni verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In base alla richiamata ultima disposizione, il soggetto pubblico invia, in via telematica, una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate/Riscossione, affinché la stessa verifichi se sul beneficiario del pagamento gravino carichi fiscali pendenti. In caso affermativo, l’ADER, entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, comunica la circostanza al soggetto pubblico, che di conseguenza non procede al pagamento, e si attiva per la riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La comunicazione contiene anche l’indicazione dell’ammontare del debito, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora, nonché la manifestazione dell’intenzione di avviare la procedura di “pignoramento dei crediti verso terzi” (art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973), cioè di notificare al soggetto pubblico l’ordine di versargli direttamente la somma fino a concorrenza del debito pendente. Nel caso contrario, se non risulta alcun inadempimento oppure se l’Agente non fornisce risposta nel termine previsto (ossia nei cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta), il soggetto pubblico liquida al beneficiario le somme spettanti.
Per effetto della disapplicazione prevista dalla nuova disposizione, la procedura ordinaria di verifica fiscale non si applica in relazione ai contributi a fondo perduto istituiti dalla legislazione Covid ed erogati dall’Agenzia delle Entrate come ristori diretti.
Se la procedura di verifica è già stata attivata, sulla scorta del nuovo decreto (le cui disposizioni sono retroattive), l’Agente della riscossione può ignorare le eventuali richieste di verifica avanzate dal soggetto pubblico pagante (in questo caso l’Agenzia delle Entrate), mentre invece, se l’inadempienza è già stata accertata e comunicata, i contributi devono comunque essere versati al beneficiario.