Fisco

Riapertura della partita IVA del professionista deceduto per le prestazioni non fatturate


Gli eredi del professionista deceduto, per le prestazioni rese ma non ancora fatturate, devono chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e provvedere alla fatturazione, in suo nome, delle prestazioni effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi IVA.

E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 785 del 19 novembre 2021, in merito agli obblighi IVA degli eredi del professionista deceduto per le prestazioni ultimate prima della chiusura della partita IVA.

L’istante, in qualità di erede del coniuge, che esercitava la professione di avvocato, ha rappresentato che il marito è deceduto e che la partita IVA è stata chiusa a seguito della comunicazione della cessazione dell’attività.

Dopo oltre un anno dal decesso sono, tuttavia, emerse posizioni creditorie residue e sono stati raggiunti degli accordi con i clienti per il relativo pagamento.

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire le modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni poste in essere dal professionista deceduto nei confronti di clienti titolari di partita IVA e di clienti non soggetti passivi IVA.

Nella soluzione interpretativa prospettato l’applicazione, nel caso di specie, delle indicazioni contenute nella risposta n. 52/E/2020, secondo la quale, per i compensi professionali pagati agli eredi dal curatore fallimentare, spetta a quest’ultimo emettere autofattura secondo la procedura di cui all’art. 6, comma 8, del DLgs. n. 471/1997 se il de cuius aveva chiuso la partita IVA in pendenza della procedura concorsuale.

Di diverso avviso, tuttavia, l’Agenzia nella risposta n. 785/E/2021 in commento, che ha richiamato i chiarimenti già resi in merito alla vicenda esposta, avallati dalla posizione espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8059/2016.

Con la circolare n. 11/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.

Con la risoluzione n. 232/E/2009, è stato inoltre precisato che la cessazione dell’attività, per il professionista, non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile, l’attività professionale non può ritenersi cessata.

Tali indicazioni sono state confermate nella più recente risoluzione n. 34/E/2019, precisando che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

Pertanto, considerato – alla luce della normativa comunitaria – che il “fatto generatore dell’IVA” e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza dell’art. 35-bis D.P.R. n. 633/1972, che sono pertanto tenuti a fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

In definitiva, nel caso di specie, l’istante, in qualità di erede del professionista deceduto, deve provvedere alla riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi IVA.