Rapporto di lavoro

Divieto di licenziamento e accesso alla Naspi in seguito ad accordo collettivo


Con la Circolare 1° dicembre 2021, n. 180, l’INPS riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La normativa

Si premette che il divieto di licenziamento per motivi economici introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è stato successivamente prorogato e, da ultimo, l’art. 8, commi 9-10, del D.L. n. 41/2021, c.d. decreto Sostegni, convertito in legge n. 69/2021, ne ha fissato la durata a due differenti scadenze:

- fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;

- fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 dell’art. 8 del D.L. n.  41/2021, quindi i datori che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA), e per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 (art. 50-bis,  commi 4-5, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), convertito in legge n. 106/2021).

La proroga del divieto di licenziamento è inoltre prevista al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021 per talune categorie di datori di lavoro (ad esempio, i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 6, del D.L.  n. 146/2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga,  quelli delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili con determinati codici ATECO, ecc.).

I chiarimenti dell’INPS

Con la Circolare n. 180/2021 in esame, l’INPS ripercorre innanzitutto la disciplina normativa fornendo  un riepilogo delle fattispecie nelle quali è ancora vigente il divieto di licenziamento, a seguito delle proroghe disposte dai provvedimenti normativi successivi al decreto Sostegni (che aveva fissato il termine al 30 giugno 2021). In tali casi sono ancora valide le indicazioni già fornite con la Circolare n. 111/2020 e con i Messaggi n. 4464/2020 e  nn 528 e 689 del 2021.

Ciò posto, l’Istituto previdenziale precisa poi che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

Pertanto, per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento.

Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro, ossia:

- licenziamento;

- scadenza del contratto a tempo determinato;

- dimissioni per giusta causa;

- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;

- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966;

- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015;

- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici