Esonero parziale ex lege n. 178: la procedura per le istanze di riesame
Riprendendo quanto precedentemente esposto con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021, in cui veniva reso noto che erano disponibili, all’interno del “Cassetto previdenziale”, gli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, l’Inps, attraverso un nuovo messaggio (n. 4184 del 26/11/2021) fornisce ulteriori precisazioni in tema di istanze di riesame.
I soggetti interessati ad ottenere l’esonero parziale in esame, istituito con la legge 30 dicembre 2020 n. 178 al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, devo soggiacere ad alcuni specifici requisiti: fra questi, principale è la regolarità contributiva, verificato d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. L’importo dell’esonero pertanto è da ritenersi provvisoriamente riconosciuto, in attesa di successive verifiche.
In caso di reiezione dell’istanza se l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 risulterà scaduto verrà richiesta la messa in regola; il soggetto a cui risulti negata l’istanza potrà proporre la richiesta del riesame dell’esito presentandola esclusivamente tramite apposita funzionalità, con eventuali motivi a sostegno e idonea documentazione.
Si precisa che tale esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021, pertanto restano esclusi eventuali importi di competenza di annualità pregresse anche se compresi nella tariffazione 2021.
In conclusione riportiamo per esteso l’esempio del messaggio 4184 a fini chiarificatori:
Esempio: Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
Viene riconosciuto l’esonero per € 1.438,56 - ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6.
L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.438,56) verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 (€ 959,04 - € 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.