Diritto

Via alla costituzione di Srl ed Srls in videoconferenza con il notaio


Dal prossimo 14 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 183, le società a responsabilità limitata e semplificata potranno essere costituite in videoconferenza con il notaio.


E’ questo quanto, nella sostanza, stabilisce l’articolo 2 del decreto n. 183/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 con cui lo Stato italiano ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Secondo tale disposizione, infatti, l'atto costitutivo delle società a responsabilità  limitata  e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti  in  denaro,  può essere ricevuto dal notaio, per atto  pubblico  informatico,  con  la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
I conferimenti dovranno essere eseguiti mediante bonifico  bancario  eseguito  sul  conto  corrente  dedicato  di  cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
E’ necessario però che l’atto costitutivo della società sia trasmesso e quindi ricevuto dal notaio utilizzando la specifica piattaforma telematica predisposta e gestita  dal Consiglio  nazionale  del  notariato.   

Tale  piattaforma  deve consentire:

  • l'accertamento dell'identità delle parti intervenute;
  • la verifica dell'apposizione, da parte di chi  ne  è titolare, della firma digitale prevista  dal  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (CAD), o di altro tipo di firma  elettronica  qualificata ai sensi del  regolamento  EIDAS (Regolamento (UE)  910/2014  del  23  luglio  2014);
  • la verifica  e l'attestazione della validità dei certificati  di  firma  utilizzati;
  • la percezione di ciò che  accade  alle  parti  collegate  in videoconferenza nel momento in cui manifestano la  loro  volontà.  

A tale scopo, la  piattaforma deve utilizzare:

  • i   mezzi   di   identificazione elettronica aventi un livello di  garanzia  pari  a  quello  previsto dall'articolo  8,  paragrafo  2,  lettera  b)  o  lettera   c),   del regolamento (UE) 910/2014 (ad esempio consentire l’accesso al sistema tramite Spid, CNS o CIE);
  • assicurare il collegamento continuo con le parti   in   videoconferenza,    - - assicurare la visualizzazione   dell'atto   da sottoscrivere;
  • assicurare l'apposizione  della  sottoscrizione  elettronica  da parte di tutti  i  firmatari;
  • garantire la  conservazione  dell'atto  mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento  di  ogni  attività.  

Sempre tramite la stessa piattaforma deve essere consentito, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti digitale o elettronica qualificata.

Per la redazione dell’atto costitutivo informatico potranno comunque essere utilizzati validamente i modelli  uniformi che verranno a breve adottati con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico; in tal caso, il  compenso  per  l'attività  notarile  sarà determinato in misura non superiore a quello previsto  dalla  Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012,  n. 140, ridotto alla metà.

Tali modelli verranno predisposti anche in lingua inglese e saranno messi a disposizione sul sito  istituzionale  di  ciascuna  camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura.


Per  la  redazione   degli   atti   costitutivi   ricevuti   in videoconferenza varrà poi l'articolo 26, secondo comma, della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo  in  cui  almeno  una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.  
Il  notaio riceverà l'atto, in ogni caso, se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Il notaio dovrà interrompere la stipula dell'atto in  videoconferenza  e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, nel caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto  delle norme  riguardanti  la  capacità  di  agire  e  la   capacità   dei richiedenti di rappresentare una società.

Ai sensi dell’articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n.  89, è ammessa la rettifica da parte del notaio, mediante  propria certificazione contenuta  in  atto  pubblico  formato  con  modalità informatica  da  inserire  nel  sistema  di  conservazione   gestito  dal  Consiglio  nazionale  del  notariato di   cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di  un   atto informatico contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi.

L’articolo 3 del decreto in esame stabilisce, inoltre, che gli  atti  e  i  dati  concernenti  società  di  capitali  devono essere conservati nel Registro delle imprese in forma digitalizzata e che potranno essere richieste e rilasciate dalla Camera di Commercio copie ed estratti di atti e documenti in modalità informatica con autenticazione da parte del conservatore del Registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni  in  esso conservati; mentre, ai sensi dell’articolo 5, le istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica  approvata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo economico, devono essere sottoscritte  dal  soggetto  obbligato  o   legittimato   mediante   firma elettronica  qualificata  conforme  al  regolamento  UE  2014/910,  o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera s), del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
I  richiedenti il deposito degli atti delle società dovranno identificarsi al sistema mediante Spid, CNS o CIE.

Si dispone, infine, la possibilità di consultare gratuitamente  gli  atti  e  i dati delle società di capitali tramite  il  BRIS (Business Registers Interconnection System – Sistema di interconnessione dei Registri delle imprese dell’UE); in dettaglio, dal BRIS si potrà avere accesso ai seguenti documenti:

  1. denominazione della societa';
  2. forma legale della societa';
  3. sede legale della societa';
  4. Stato Membro di iscrizione;
  5. numero di iscrizione della societa';
  6. EUID della societa';
  7. stato della societa': scioglimento; liquidazione; cancellazione; attiva; inattiva;
  8. oggetto sociale;
  9. legali rappresentanti, con specificazione se congiuntamente  o disgiuntamente;
  10. sedi secondarie aperte dalla societa' in altri Stati membri, e piu' precisamente: 1) nome della sede secondaria, ove esistente;  2) numero di iscrizione nel registro locale;  3) EUID della sede secondaria;  4) Stato membro in cui la sede secondaria e' registrata.