Via alla costituzione di Srl ed Srls in videoconferenza con il notaio
Dal prossimo 14 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 183, le società a responsabilità limitata e semplificata potranno essere costituite in videoconferenza con il notaio.
E’ questo quanto, nella sostanza, stabilisce l’articolo 2 del decreto n. 183/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 con cui lo Stato italiano ha recepito la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Secondo tale disposizione, infatti, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.
I conferimenti dovranno essere eseguiti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
E’ necessario però che l’atto costitutivo della società sia trasmesso e quindi ricevuto dal notaio utilizzando la specifica piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Tale piattaforma deve consentire:
- l'accertamento dell'identità delle parti intervenute;
- la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento EIDAS (Regolamento (UE) 910/2014 del 23 luglio 2014);
- la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
- la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.
A tale scopo, la piattaforma deve utilizzare:
- i mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del regolamento (UE) 910/2014 (ad esempio consentire l’accesso al sistema tramite Spid, CNS o CIE);
- assicurare il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, - - assicurare la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere;
- assicurare l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari;
- garantire la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il tracciamento di ogni attività.
Sempre tramite la stessa piattaforma deve essere consentito, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma elettronica avente i requisiti digitale o elettronica qualificata.
Per la redazione dell’atto costitutivo informatico potranno comunque essere utilizzati validamente i modelli uniformi che verranno a breve adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico; in tal caso, il compenso per l'attività notarile sarà determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C)-Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.
Tali modelli verranno predisposti anche in lingua inglese e saranno messi a disposizione sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza varrà poi l'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.
Il notaio riceverà l'atto, in ogni caso, se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato.
Il notaio dovrà interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, nel caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.
Ai sensi dell’articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ammessa la rettifica da parte del notaio, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione gestito dal Consiglio nazionale del notariato di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di un atto informatico contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, fatti salvi i diritti dei terzi.
L’articolo 3 del decreto in esame stabilisce, inoltre, che gli atti e i dati concernenti società di capitali devono essere conservati nel Registro delle imprese in forma digitalizzata e che potranno essere richieste e rilasciate dalla Camera di Commercio copie ed estratti di atti e documenti in modalità informatica con autenticazione da parte del conservatore del Registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformita' ai documenti ed alle informazioni in esso conservati; mentre, ai sensi dell’articolo 5, le istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, devono essere sottoscritte dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I richiedenti il deposito degli atti delle società dovranno identificarsi al sistema mediante Spid, CNS o CIE.
Si dispone, infine, la possibilità di consultare gratuitamente gli atti e i dati delle società di capitali tramite il BRIS (Business Registers Interconnection System – Sistema di interconnessione dei Registri delle imprese dell’UE); in dettaglio, dal BRIS si potrà avere accesso ai seguenti documenti:
- denominazione della societa';
- forma legale della societa';
- sede legale della societa';
- Stato Membro di iscrizione;
- numero di iscrizione della societa';
- EUID della societa';
- stato della societa': scioglimento; liquidazione; cancellazione; attiva; inattiva;
- oggetto sociale;
- legali rappresentanti, con specificazione se congiuntamente o disgiuntamente;
- sedi secondarie aperte dalla societa' in altri Stati membri, e piu' precisamente: 1) nome della sede secondaria, ove esistente; 2) numero di iscrizione nel registro locale; 3) EUID della sede secondaria; 4) Stato membro in cui la sede secondaria e' registrata.