Esenzione fiscale delle somme erogate al lavoratore a titolo di anticipazione naspi
Con la Circolare 26 novembre 2021, n. 178, l’INPS fornisce istruzioni in materia di esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI, in un’unica soluzione, per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Normativa
Si premette che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
Il successivo comma 4 prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 12, legge n. 160/2019) ha previsto la non imponibilità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI quando tale somma è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La procedura per richiedere la NASpI anticipata prevede che la domanda sia presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Il beneficiario della NASpI può trasmettere la domanda online attraverso il servizio dedicato, oppure tramite Contact Center, enti di patronato e intermediari dell'Istituto.
Argomentazioni dell’INPS
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito con Provvedimento n. 155130/2021, in attuazione dell’art.1, comma 12, della legge n. 160/2019, i criteri e le modalità di attuazione della misura, precisando che il richiedente deve allegare alla domanda di anticipazione indirizzata all'INPS i seguenti documenti:
- attestazione di iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio con i relativi estremi;
- stralcio dall'elenco dei soci con una dichiarazione del presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;
- autocertificazione (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), in cui l'interessato dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Nel rispetto di tali condizioni, l'INPS chiarisce che non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d'imposta, ex art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, l'erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.
L'Istituto previdenziale sottolinea infine che se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato, anche a termine, durante il periodo teorico di spettanza della NASpI, sarà tenuto alla restituzione dell'intero beneficio ottenuto, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.