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Contributo a fondo perequativo: via alle istanze. Modello e istruzioni


Dopo una non breve attesa, ecco l’apertura del canale telematico per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto perequativo, introdotto dall’art. 1 del D.L. Sostegni bis (73/2021). Pubblicato nella giornata di ieri, 29 novembre 2021, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con prot. n. 336196 contenente le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, sarà possibile trasmettere le istanze nella finestra temporale che va dal 29 novembre 2021 al 28 dicembre 2021, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, l’istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi 2021 (relativa al periodo d’imposta 2020) è stata presentata entro la data del 30 settembre 2021.

 

Calcolo del contributo

L’art. 1 del decreto Sostegni bis, precisamente ai commi da 16 a 27, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto “perequativo” a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR nonché ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Per la determinazione del contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti.

Ciò che risulta da tale “peggioramento” del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti va moltiplicato alle seguenti percentuali:

30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;

• 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;

• 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;

• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

• 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

In ogni caso l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al periodo 2019 sono indicati di seguito i campi della dichiarazione Modello Redditi 2020 da consultare:

 

Compilazione dell’istanza

Nel modello approvato per la presentazione dell’istanza si dovrà procedere con l’inserimento di:

-  Dati anagrafici

-  Settore di attività in cui opera il richiedente

-  Scelta irrevocabile tra accredito su conto corrente del contributo a fondo perduto spettante o riconoscimento sotto forma di credito d’imposta del medesimo importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24).

- IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente, nel caso in cui quest’ultimo opti per fruire del contributo mediante accredito su conto corrente.

Il modello contiene poi la sezione relativa ai requisiti per accedere al contributo in oggetto:

Nel presente riquadro, il richiedente deve:

- dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (Enti pubblici, Istituti finanziari e assicurativi)

- barrare la casella attestante il conseguimento di un ammontare di ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (relativi al 2019) non superiore ad euro 10 milioni

- riportare negli appositi campi l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi validamente presentate. In caso di perdita d’esercizio l’importo dovrà essere preceduto dal segno meno.

- riportare l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dall’Agenzia delle entrate mediante accredito su conto corrente o riconoscimento di un credito d’imposta alla data di presentazione dell’istanza. I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

  • art. 25 del D.L. 34/2020 (c.d. contributo Rilancio)
  • art. 59 del D.L. 104/2020 (contributo centri storici e contributo santuari)
  • art. 60 del D.L. 104/2020 (contributo comuni montani)
  • art.1, 1-bis e 1-ter del D.L. 137/2020 (contributi Ristori)
  • art. 2 del D.L. 172/2020 (contributo Natale)
  • art. 1 del D.L. 41/2021 (contributo Sostegni)
  • art. 1, commi da 1 a 3 del D.L. 73/2021 (contributo Sostegni bis automatico)
  • art. 1, commi da 5 a 13, del D.L. 73/2021 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

 A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione oppure lo scarto a seguito dei controlli formali.

L’Agenzia ddelle Entrate comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento del contributo, a seconda della scelta effettuata per la fruizione, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o all’intermediario.

 Sono riportati di seguito in formato PDF:

·         il modello per la presentazione dell’istanza

·         le istruzioni per la compilazione