Proroga della promozione del lavoro agricolo: le istruzioni dell’Inps
Il Dl 34/2020 (decreto Rilancio), aveva previsto, per i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché per i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza, la possibilità di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per altri 30 e nel limite di 2.000 euro per il 2020, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici sopra riportati.
Con il messaggio 4079, l’Inps rende noto che, a seguito della pubblicazione del decreto Sostegni bis (DL 73/2021), il quale ha previsto che le disposizioni di cui sopra venissero prorogate fino in data 31 dicembre 2021, qualora lo stato di emergenza fosse perdurato, tali disposizioni risultano quindi attive e in vigore. Si precisa inoltre che il computo dei 30 giorni viene effettuato basandosi sull’effettiva giornata lavorativa e non secondo ciò che prescrive il contratto, sempre rispettando il limite sopra previsto di 2.000 euro l’anno.
Il percettore della Naspi o della Dis-Coll che abbia stipulato un contratto di lavoro a termine in agricoltura dovrà comunicare, mediante il modello Naspi-Com, le giornate di effettivo lavoro tra quelle indicate nel contratto di lavoro.
Ulteriore precisazione è infine che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso, quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.