Fisco

Estensione del regime lavoratori impatriati per i controesodati


Con la Risposta a interpello 24 novembre 2021, n. 789, l’Agenzia Entrate Entrate ha fornito chiarimenti in tema controesodati.

Il caso

Nel caso in esame, una cittadina italiana si era trasferita all’estero dal 2009 per frequentare un master ed era ivi rimasta fino al febbraio 2013, come stagista e poi dipendente a tempo indeterminato di una società. In seguito si era iscritta all’Aire dall’8 novembre 2012 al 13 marzo 2013, fino al proprio rientro in Italia in relazione al quale aveva beneficiato del regime dei “controesodati”. Aveva poi esercitato l’opzione di cui all’art. 16, comma 4, D.Lgs. n.  147/2015, per usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati fino al 31 dicembre 2020. Nel novembre 2019 aveva acquistato, in comproprietà con il marito, un immobile presso cui aveva fissato la propria residenza. La stessa contribuente aveva inoltre dichiarato di essere madre di due figlie minorenni.

L’istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di esercitare l’opzione.

La normativa

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 34/2019, ha modificato alcuni dei requisiti soggettivi ed oggettivi, incrementato le percentuali di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili e previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l'estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.

Con l'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 147/2015, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c), del decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

- l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure

- l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

L'art. 1, comma 50, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha poi inserito nel predetto art. 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l'applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

 Soluzione delle Entrate

Tenuto conto di quanto precede, l'opzione in commento non può essere esercitata:

- dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l'art. 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;

- dagli sportivi professionisti titolari.

L'art. 5, comma 2-bis, del decreto Crescita non contiene alcuna limitazione soggettiva all'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti (c.d. "controesodati") che sono rientrati in Italia usufruendo degli incentivi fiscali di cui alla legge n. 238 del 2010.

Quindi l’opzione può essere esercitata anche dai soggetti controesodati che essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall'art.  16, comma 4, del D. Lgs. n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal decreto Crescita.

Ne consegue che i controesodati, iscritti all'AIRE, che al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possono esercitare l'opzione ex art. 1, comma 50,  legge n. 176/2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto Crescita