E-commerce con incaricati alla vendita: esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi
La cessione di beni tramite incarichi alla vendita rientra nel “commercio elettronico indiretto” se il rapporto contrattuale avviene esclusivamente tra la il cedente e il cessionario, con la conseguenza che il cedente non è tenuto a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura – salvo l’eventuale richiesta del cessionario in tal senso – né per mezzo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.
E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 793 del 25 novembre 2021, proposto da una società che opera esclusivamente all’interno del territorio nazionale ed ha per oggetto sociale la produzione, la distribuzione e la vendita in ogni forma, ivi espressamente incluse la vendita per corrispondenza e la vendita a domicilio, di una serie di prodotti.
L’attività in esame è esercitata prevalentemente mediante il canale delle vendite on line, avvalendosi, in certi casi, di “incaricati alla vendita”, che ricevono dal cliente l’ordine d’acquisto e il pagamento anticipato. Dopodiché, l’incaricato alla vendita, mediante l’accesso alla propria area riservata presente sul sito istituzionale dell’istante, provvede a inoltrare l’ordine alla società, in nome e per conto del consumatore finale, e ad effettuare il pagamento, esclusivamente mediante strumenti tracciabili, per la merce ordinata.
Pertanto, sia la conclusione del contratto, che il pagamento della merce avvengono su piattaforma telematica e con strumenti di pagamento tracciabili. Una volta ricevuto l’ordine e il pagamento da parte dell’incaricato alla vendita, per conto del consumatore finale, l’istante provvede a spedire la merce direttamente presso l’indirizzo fornito dal cliente.
Fermo restando che il rapporto contrattuale, nonostante l’attività di ricezione e inoltro dell’ordine preveda l’intervento di un incaricato alla vendita, avviene esclusivamente tra la l’istante il consumatore finale, all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se la transazione descritta – nella quale il venditore è sempre e comunque l’istante e l’incaricato alla vendita, agendo quale intermediario con l’acquirente, rimane sempre e comunque un soggetto indipendente ai sensi della L. n. 173/2005 – possa essere qualificata come “commercio elettronico indiretto” e, per l’effetto, beneficiare dell’esonero dalla certificazione fiscale sostitutiva previsto dall’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996 per le vendite di beni per corrispondenza.
Nel caso descritto, il rapporto si instaura tra l’istante e il cessionario, laddove l’acquisto avviene tramite il sito Internet dell’istante, utilizzando strumenti tracciabili di pagamento, mentre la consegna fisica dei beni avviene successivamente presso l’indirizzo indicato dall’acquirente ed è curata, normalmente, tramite vettore.
Alla luce delle indicazioni già rese dalla prassi amministrativa, tale tipologia di vendita rientra nel “commercio elettronico indiretto” e, di conseguenza, l’istante non è tenuto a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura – salvo l’eventuale richiesta del cessionario in tal senso – né per mezzo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 del DLgs. n. 127/2015.
Resta comunque ferma la possibilità di procedere alla memorizzazione elettronica e all’invio telematico dei corrispettivi, ovvero all’emissione della fattura su base volontaria. In caso contrario, l’istante deve provvedere all’annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.