Confcommercio, premio di produzione dipendenti Pubblici Esercizi
Il ccnl 8 febbraio 2018 che si applica ai dipendenti dei Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva (Confcommercio) ha istituito il premio di produzione.
Premio di produzione
Il ccnl 8 febbraio 2018 disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate:
i) aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della l. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
e) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
f) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
g) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
h) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
i) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
l) parchi a tema.
ii) aziende della ristorazione collettiva
a) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
b) aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
c) bar aziendali e simili.
iii) aziende della ristorazione commerciale
attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
iv) stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
v) alberghi diurni
vi) rifugi alpini
L’art. 13 del ccnl in esame istituisce un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello |
Euro |
A, B |
279,00 |
1, 2, 3 |
237,00 |
4, 5 |
210,00 |
6S, 6, 7 |
168,00 |
L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato i proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In alternativa, alle modalità e alle somme su-descritte, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 13, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te.