Prestazioni previdenziali soggette a ritenute alla fonte: restituzione somme indebite
Con la Circolare 22 novembre 2021, n. 174, l’INPS fornisce le indicazioni operative riguardanti la nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzioni e prestazioni previdenziali soggette a ritenuta d’acconto, disciplinata dall’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio).
Normativa
Si premette che l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020), che disciplina le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell’art. 10 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il comma 2-bis, in base al quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
La disposizione ha poi previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Con il detto art. 150 il legislatore ha inteso deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria in forza delle quali il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite (se assoggettate a tassazione in anni precedenti) al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.
La nuova disciplina decorre dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, ossia dalla data del 19 maggio 2020. Pertanto, ai rapporti definiti prima di tale data, verrà applicato il previgente regime di restituzione al lordo con riconoscimento dell’onere deducibile.
Argomentazioni dell’INPS
Nella Circolare n. 174/2021 in esame, riferendosi in particolare alla ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e assistenziali assoggettate a ritenuta a titolo di acconto, l’INPS osserva come la norma non definisca le modalità di determinazione dell’importo netto oggetto di restituzione.
Pertanto, l’Istituto previdenziale ritiene opportuno applicare il criterio proposto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E/2021, in base al quale il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.
Per quanto concerne, invece, il credito d’imposta pari al 30% delle somme nette ricevute, l’INPS ritiene che l’accertamento amministrativo dell’indebito sia il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall’altro, del diritto al credito di imposta verso l’Erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore, che può anche non avvenire.
L’INPS assume infatti che quest’ultima circostanza non debba pregiudicare il recupero delle somme indebitamente versate all’Erario.
L’Istituto si avvarrà quindi del credito di imposta in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.
Da ultimo, per quanto riguarda la definizione dei rapporti in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio, l’INPS indica una specifica elencazione di rapporti definiti a tale data, per i quali non trova applicazione la nuova disciplina. Si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui la restituzione dell’indebito sia già avvenuta al lordo, oppure sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione.