Fisco

Edilizia residenziale pubblica: in quali acquisti l'IVA detraibile


La società affidataria del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in qualità di soggetto passivo IVA, può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dalle imprese appaltatrici per i beni e servizi acquistati nell’esercizio delle attività delegate, se e nella misura in cui tali beni e servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni attive imponibili o a queste assimilate ai fini della detrazione.

è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 767 del 10 novembre 2021 proposta da una società che ha avuto in affidamento il servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, composto dagli immobili ad uso abitativo di proprietà dei Comuni associati nel “Livello Ottimale d’Esercizio dell’Edilizia Residenziale Pubblica” (di seguito, “LODE”).

L’istante, in particolare, realizza interventi di manutenzione straordinaria o nuove edificazioni nell’interesse dei Comuni soci con l’utilizzo di finanziamenti regionali/statali/comunali ricevuti direttamente, considerando che i Comuni, con riferimento alle politiche abitative, non sono soggetti passivi IVA, in quanto la gestione degli alloggi di edilizia economica e popolare è un’attività esercitata in veste di pubblica autorità.

I dubbi sollevati dall’istante sono diretti a sapere se sia detraibile l’IVA assolta sull’acquisto dei servizi di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di nuovi edifici, nell’interesse dei Comuni proprietari e, in caso di risposta affermativa, se sia corretto:

  • non rifatturare tali acquisti ai Comuni e, qualora i Comuni ne facessero espressa richiesta (ad es. per motivi di rendicontazione), se sia corretto, da parte dell’istante, emettere fatture in esenzione da IVA, analogamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972;
  • applicare il regime di “split payment”, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, alle fatture emesse dai soggetti appaltatori nei confronti dell’istante, riguardo alle attività gestite da quest’ultimo in qualità di “delegato amministrativo”.

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in qualità di soggetto passivo IVA, l’istante è ammesso, in linea di principio, ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dalle imprese appaltatrici per i beni e servizi acquistati nell’esercizio delle attività delegate, se e nella misura in cui tali beni e servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni attive imponibili o a queste assimilate ai fini della detrazione, come previsto dall’art. 19, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972.

La detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dell’istante non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo, in quanto – come sopra specificato – l’imposta è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza i predetti beni e servizi per l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta.

L’istante, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della convenzione. Il ribaltamento dei costi deve avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di split payment, che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Infine, siccome l’istante è tenuto all’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo dello split payment, l’Agenzia ha confermato che i fornitori devono emettere le fatture nei suoi confronti applicando il suddetto regime, ad esclusione delle operazioni per le quali l’istante è “debitore d’imposta” in base alle disposizioni in materia di reverse charge.