Agevolazioni

Tax credit investimenti pubblicitari società sportive: decreto attuativo


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, n. 196 che disciplina le modalità operative per la concessione del contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche istituito dall’art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pari  al  50  %  degli  investimenti  in  campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni,  effettuati,  tra  il  1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020,  dalle  imprese,  dai  lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali  nei  confronti  di  leghe  che organizzano  campionati  nazionali  a   squadre   nell'ambito   delle discipline  olimpiche  e  paralimpiche   ovvero   società   sportive professionistiche    e    società    ed    associazioni     sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto  dal  Comitato  Olimpico Nazionale  Italiano  e  operanti  in  discipline  ammesse  ai  Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'incentivo, secondo quanto stabilito dall’art. 81 comma 2 ultimo periodo del Decreto n. 104/2020 convertito nella legge n. 126/2020, spetta a condizione  che  i  pagamenti siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che risultino  da apposita  attestazione  rilasciata  dal   presidente   del   collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto  nel registro dei revisori legali oppure  da  un  professionista  iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  o  in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile  del  centro di assistenza fiscale.
 
Come verrà concesso il contributo sotto forma di credito d'imposta
 
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare  apposita  domanda  entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento per  lo  sport  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021.

La domanda deve contenere:

  1. gli elementi identificativi del  soggetto  che  ha  effettuato l'investimento;
  2. gli elementi identificativi dei soggetti  che  hanno  ricevuto l'investimento;
  3. l'ammontare   dell'investimento   realizzato,   di   importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  4. la durata della prestazione fornita dal soggetto  destinatario dell'investimento;
  5. l'oggetto della campagna pubblicitaria;
  6. l'attestazione delle spese sostenute; 
  7. l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma  di  credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
  8. la certificazione  resa  dal  soggetto  interessato  ai  sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e  associazioni  sportive, nonchè  l’appartenenza  dello  sport   praticato   alle   discipline olimpiche o paralimpiche;
  9. per  le  società e  le  associazioni  dilettantistiche,  il certificato  di  iscrizione,  in  corso  di  validità,  al  relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  10. la dichiarazione sostitutiva resa  dal  soggetto  destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma  1,  lettera  o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel  periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine  per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della  documentazione, concede il  contributo,  sotto  forma  di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90  milioni di euro e ne  da'  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari  mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio  sito  istituzionale.

In caso di insufficienza delle  risorse  disponibili  rispetto  alle richieste  ammesse,  il  Dipartimento  dello   sport   procede   alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del  rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e  l'ammontare  complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le  modalità  concordate con l'Agenzia medesima.


Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno  lavorativo  successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei soggetti beneficiari,  esclusivamente in compensazione, presentando  il  modello  F24  unicamente attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia delle entrate, pena  lo  scarto  dell'operazione  di  versamento.  Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in  quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in  compensazione non può eccedere l'importo  riconosciuto  dal  Dipartimento  per  lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.


Controlli e verifiche e casi di revoca del contributo
Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o  più  delle condizioni  stabilite  dalla  legge  o  dei  requisiti  previsti  dal decreto o quando la documentazione contenga  elementi  non  veritieri  o  risultino  false  le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla  revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse sono  tenuti  a  comunicare   tempestivamente   al Dipartimento  per  lo  sport  l'eventuale  perdita  delle  condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti richiesti dal  decreto, nonchè ogni altra variazione degli stessi che  incida  sulla  misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto  di  legge,  si provvede  comunque  al  recupero  totale  o  parziale  del  beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.

Ai  fini  dell'attività  di  monitoraggio  e  controllo  della corretta   fruizione   del   credito   d'imposta   riconosciuto,   il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate stabiliranno le modalità telematiche di trasmissione  e  di  interscambio  dei  dati relativi alle  agevolazioni  concesse,  agli  importi  utilizzati  in compensazione e  alle  variazioni  eventualmente  intervenute degli importi del credito  d'imposta  oggetto  del  provvedimento  di revoca o di rideterminazione.

Il provvedimento entra in vigore il 2 dicembre 2021.