Tax credit investimenti pubblicitari società sportive: decreto attuativo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, n. 196 che disciplina le modalità operative per la concessione del contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche istituito dall’art. 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pari al 50 % degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L'incentivo, secondo quanto stabilito dall’art. 81 comma 2 ultimo periodo del Decreto n. 104/2020 convertito nella legge n. 126/2020, spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Come verrà concesso il contributo sotto forma di credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021.
La domanda deve contenere:
- gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
- gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
- l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
- l'oggetto della campagna pubblicitaria;
- l'attestazione delle spese sostenute;
- l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
- la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonchè l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, concede il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne da' comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Controlli e verifiche e casi di revoca del contributo
Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti richiesti dal decreto, nonchè ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate stabiliranno le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
Il provvedimento entra in vigore il 2 dicembre 2021.