Agevolazioni

Contributo a fondo perduto ed indennità di maternità nel decreto sostegni


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 11 novembre 2021, n. 777, ha fornito chiarimenti sul contributo a fondo perduto ed indennità di maternità di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ribadendo che la contribuente che ha percepito l’indennità di maternità non deve calcolarla ai fini del fatturato per concorrere alla richiesta del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni.

Il caso

Nel caso di specie, l’istante svolge la professione di avvocato, opera in regime forfettario e nel 2020 ha percepito l'indennità di maternità.

In vista della richiesta del contributo a fondo perduto contenuto nel D.L. n. 41 del 2021, la contribuente chiede se l'indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato, ossia se l'indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato.

La normativa

L'art. 1, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito con modifiche dalla legge n. 69/2021, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 dello stesso art. 1, il cd. CFP COVID-19 decreto Sostegni.

In particolare, il contributo può essere richiesto dai soggetti testé indicati, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. E' stato previsto che anche i forfettari possano richiedere il contributo.

Oltre a tale requisito, è necessario che l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto  all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 1, le modalità attuative per il riconoscimento del  contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923.

L'agevolazione in esame riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

La Risposta all’interpello

Nella Risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate evidenzia che, al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto Covid-19 di cui al D.L. n. 41/2921, rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020), restano applicabili i chiarimenti già forniti con le Circolari n. 15/E/2020, 22/E/2020 e n. 25/E/2020.

In particolare, sul tema dell'indennità di maternità, con Circolare n. 5/E/2021, è stato specificato che, in relazione al previgente regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso come previsto dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, in base al quale tale indennità «è corrisposta (...) all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1. ».

Ne consegue che, anche se le somme in questione fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui all’art. 1, comma 4, del decreto Sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.

L’Agenzia fa presente infine che se la richiesta di contributo a fondo perduto della contribuente fosse rigettata o ricalcolata al ribasso, la stessa potrà richiedere la revisione della decisione in autotutela, nei sensi specificati dalla Risoluzione n. 65/E/2020.