Fisco

Credito sanificazione 2021: ecco il codice tributo


L’art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Sostegni-bis, che ha rimodulato il vecchio bonus introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ha riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo art. 32. 

Con il Provvedimento n. 191910/2021 adottato ai sensi del medesimo art. 32, comma 4, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 1 dell’art. 32.

Il 4 novembre 2021, è stato il termine ultimo per la presentazione telematica dell'istanza per poter accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (istituito per la prima volta nel Dl Rilancio) secondo le regole previste dall'art. 32 del Dl 73/2021 (Decreto Sostegni bis).

Con specifico Provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 10 novembre 2021 è stato reso noto che la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili è pari al 100%

In ultimo la Risoluzione 64/E dell'11 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta. 

Il codice tributo, da inserire nella sezione Erario del modello F24 è il seguente:

  • 6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE EACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Nel campo "anno di riferimento" dovrà essere sempre indicato l'anno 2021.