Domanda telematica per decontribuzione turismo e spettacolo
Con la Circolare 11 novembre 2021, n. 169, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla fruizione dell’agevolazione contributiva introdotta dall’art. 43 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
Normativa
Si premette brevemente che l’art. 43 del D.L. n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 106/2021, riconosce, ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero in questione è riparametrato e applicato su base mensile.
I chiarimenti dell’INPS
Con la Circolare n. 169/2021, l’INPS, integrando le precedenti istruzioni diffuse con Circolare n. 140/2021, ha riportato innanzitutto ulteriori codici ATECO ricompresi nel settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo”, indicanti attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’agevolazione (59.14 attività di proiezione cinematografica, 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici, 91.02.00 attività di musei, eccetera) e che vanno ad aggiungersi a quelle già elencate nella precedente circolare.
Con riguardo alla quantificazione della misura di esonero, l’INPS evidenzia che il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Secondo l’Istituto previdenziale, ciò comporta che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro x (retribuzione teorica più ratei/divisore contrattuale rapportato se part-time) x le ore di trattamento fruite x 2.
Invece, per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’INPS, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro x retribuzione oraria indicata nel modello SR41 x le ore di trattamento fruite x 2.
In ogni caso, la Circolare in oggetto precisa che l’agevolazione de qua spetta nei limiti delle risorse stanziate (770,9 milioni di euro per l’anno 2021), e che l’Istituto previdenziale autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse (all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it, è disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, da utilizzare per la richiesta dell’esonero in argomento).
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro interessati potranno inviare le domande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare in disamina (11 novembre 2021).
In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all’Istituto (esclusivamente tramite il modulo “SOST.BIS_ES”) una domanda di ammissione all’esonero, indicando il codice fiscale dell’azienda, la relativa matricola aziendale, le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande), nonché l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021.
Al termine dell’istruttoria, l’INPS comunicherà l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito. Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.
Laddove il datore di lavoro ritenga non coerente il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dall’INPS, potrà proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito una richiesta di riesame alla competente Sede INPS utilizzando il modulo di domanda “SOST.BIS_ES”.
La Struttura territoriale, ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.