Fisco

Interessi sui conti correnti esteri dei pensionati: Imposta sostitutiva 7%


La Risposta a interpello 9 novembre 2021, n. 766, dell’Agenzia delle Entrate, riguarda l’imposta sostitutiva dell'IRPEF (7%) prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Il caso

In particolare, il caso riguarda un contribuente, persona fisica residente in Germania, che intende trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti.

Dal mese di settembre/ottobre 2021, lo stesso percepirà una pensione erogata dalla Germania per la sua attività di avvocato svolta.

L'Istante dichiara di detenere:

- conti correnti/depositi, che producono interessi su conti correnti/depositi;

- una partecipazione del 95% di una società del Liechtenstein, dalla quale percepisce dividendi;

- dei lingotti d'oro depositati presso una banca estera.

Inoltre, l’istante chiarisce:

- che gli utili della società estera sono tassati con l'imposta del 12,50%;

- che i dividendi sono attualmente tassati in Germania con un'imposta del 25%;

- per la riscossione dei suddetti dividendi non si avvale di un intermediario.

Nel caso in cui trasferisca la residenza fiscale nel 2021, l’istante vorrebbe  accedere al regime opzionale di cui all’art. 24-ter del TUIR a partire dal periodo d'imposta 2022, optando per tale regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022.

Nel caso di specie, il dubbio del contribuente concerne la possibilità di beneficiare del regime agevolativo per gli ulteriori redditi prodotti all’estero dal soggetto titolare di pensione estera, trattandosi di interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti detenuti presso banche estere nonché di dividendi per le partecipazioni detenute in una società estera.

La normativa

L’art. 24-ter del TUIR e successive modificazioni, prevede un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera (art. 49, comma 2, lett. a, TUIR), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. In tal caso si può optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i criteri in base ai quali i redditi  di cui trattasi sono considerati esteri, precisa che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere, nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d’oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella società estera.

In merito all’omesso o parziale versamento della sostitutiva, l’Agenzia, richiamando la Circolare n. 21/E/2020, afferma che tale circostanza non determina la decadenza dal regime, laddove l’imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in cui l’omissione è stata effettuata, a condizione che l’opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al più tardi entro i 90 giorni successivi.