Agevolazioni

Contributo a fondo perduto con Partita IVA aperta nel 2018


Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2021 che definisce le regole attuative del Contributo a fondo perduto che l’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” prevede in favore delle imprese, la cui partita Iva è stata aperta nel 2018, ma - come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – che hanno avviato la propria attività nel 2019 e alle quali non spetta l’indennizzo di cui al precedente articolo 1 in quanto il fatturato registrato nel 2020 non è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.

Per la misura sono stati stanziati 20 milioni di euro, mentre l’importo massimo riconosciuto a ciascuna impresa non potrà essere superiore alle 1000 euro.


Come accedere al contributo a fondo perduto

Per ottenere il contributo a fondo perduto le start up interessate, che siano state aperte nel 2018, ma avviate nel 2019 e che non hanno registrato nel 2020 un fatturato inferiore ad almeno il 30% rispetto a quello del 2019, sono tenute a presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità definite nel provvedimento emanato dalle Entrate l'8 novembre 2021, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha anche fornito il modello di domanda e le relative istruzioni per la compilazione.

Le istanze possono essere presentate dal 9 novembre 2021 fino al 9 dicembre 2021.
La domanda può essere inviata in modalità telematica attraverso una sezione dedicata presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
A trasmettere l’istanza può essere il titolare della partita IVA oppure l’intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Requisiti
Per beneficiare del contributo a fondo perduto, è necessario riportare nella domanda la dichiarazione che:

  • i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto non sono superiori a 10 milioni di euro;
  • al richiedente non spetta il contributo previsto dall’art.1,
    del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare dell’anno 2019;
  • la partita IVA è stata aperta dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e che l’attività d’impresa è stata avviata in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma.

L’istanza, inoltre, deve contenere le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. Nel caso in cui – con il contributo in esame – si verifichi il superamento dei limiti previsti per la sezione 3.1, nell’istanza deve essere indicato l’importo del contributo rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

Nell’istanza vanno inoltre elencati nel quadro A gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché nel quadro B indicati i codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.

I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell’Istanza.

Fino al 9 dicembre 2021, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate sulla sincerità delle informazioni riportate nell’istanza, l’erogazione dei contributi viene effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Qualora le istanze superino il tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro,  l'ammontare  del contributo   riconosciuto   a    ciascuna    impresa    verrà    proporzionalmente ridotto in base al rapporto tra il suddetto importo  di  20 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.