Agevolazioni

Bonus idrico: requisiti e modalità per l'erogazione


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Ottobre 2021, il decreto del Ministero della transizione ecologica del 27 settembre 2021, recante le modalità attuative per ottenere il bonus idrico.

La misura di sostegno, prevista dai commi da 61 al 65 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), intende conseguire un risparmio di risorse idriche ed è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, con riferimento alle spese nel concreto sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.
Il bonus è finanziato fino ad esaurimento delle risorse destinate al «Fondo per il risparmio di risorse idriche» ed ha una dotazione pari a circa 20 milioni di euro.
Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta definisce i requisiti di ammissione a tale forma di sostegno, le modalità per fare domanda e le spese ammissibili.


Chi può fare domanda per il bonus idrico

Possono beneficiare del bonus idrico i soggetti persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari per interventi  di  sostituzione  di  vasi  sanitari  in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione  di apparecchi di  rubinetteria  sanitaria,  soffioni  doccia  e  colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, il bonus può essere richiesto solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di utilizzarlo. In tal caso, in fase di presentazione dell’istanza di accesso, la dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario dovrà essere allegata alla domanda sulla piattaforma.

Spese ammissibili

L’istanza può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico per il rimborso delle spese sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari  in  ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie  collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori  per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso  di acqua con portata uguale o inferiore  a  6  litri  al  minuto,  e  di soffioni doccia e colonne doccia  con  valori  di  portata  di  acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le  eventuali  opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la  dismissione  dei sistemi preesistenti.
     

Procedura di attribuzione del bonus idrico
 
I  bonus  idrici  sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse; il bonus:

  • non costituisce  reddito   imponibile   del beneficiario;
  • non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;
  • è alternativo e non cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.


Come presentare domanda di accesso al bonus idrico

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», di  seguito  «Piattaforma»,  accessibile, previa autenticazione mediante SPID ovvero tramite carta d'identità elettronica (CIE),  dal  sito  del  Ministero  della  transizione ecologica.
Chiunque sia interessato al bonus e ancora non abbia a disposizione Spid o la CIE, devono dunque farne richiesta per potersi registrare alla piattaforma e presentare la relativa istanza

All'atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie   dichiarazioni   sostitutive    di    autocertificazione, in conformità al  modello  di istanza  presente  in  Piattaforma,  in relazione   alle   seguenti
informazioni:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b.  importo  della  spesa  sostenuta,  per  cui  si  richiede  il rimborso;
c. quantità  del  bene  e  specifiche  della  posa  in  opera  o installazione;
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi  a limitazione di flusso d'acqua, oltre  alla  specifica  della  portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e.  identificativo  catastale  dell'immobile  (comune,   sezione, sezione urbana, foglio, particella,  subalterno)  per  cui  è  stata presentata istanza di rimborso;
f. dichiarazione  di  non  avere  fruito  di  altre  agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei  medesimi beni;
g. coordinate del  conto  corrente  bancario/postale  (Iban)  del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico per il quale si  richiede  il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i.  attestazione  del  richiedente   ove   non   proprietario   o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. attestazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica   n.    445/2000,    di    avvenuta    comunicazione    al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome,  cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;

All'istanza  di  rimborso  va  allegata  copia  della   fattura elettronica o  del  documento  commerciale  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 7  dicembre  2016  in  cui  è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.  
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica,  si  considera valida  anche  l'emissione  di  una  fattura  o   di   un   documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia  del  versamento  bancario  o  postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23  del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   accompagnata   da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione  allo specifico prodotto acquistato,  come  da  modello  disponibile  sulla «Piattaforma».

Le istanze di  rimborso,  correttamente  compilate  e  corredate dalla necessaria documentazione,  sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il rimborso è escluso:

  • nel caso di errata compilazione della richiesta;
  • richiesta incompleta di informazioni e/o degli allegati;
  • ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
  • esaurimento delle risorse stanziate, del quale esaurimento, il MITE, su segnalazione di SOGEI, darà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma.