Bonus idrico: requisiti e modalità per l'erogazione
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Ottobre 2021, il decreto del Ministero della transizione ecologica del 27 settembre 2021, recante le modalità attuative per ottenere il bonus idrico.
La misura di sostegno, prevista dai commi da 61 al 65 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), intende conseguire un risparmio di risorse idriche ed è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, con riferimento alle spese nel concreto sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico.
Il bonus è finanziato fino ad esaurimento delle risorse destinate al «Fondo per il risparmio di risorse idriche» ed ha una dotazione pari a circa 20 milioni di euro.
Il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta definisce i requisiti di ammissione a tale forma di sostegno, le modalità per fare domanda e le spese ammissibili.
Chi può fare domanda per il bonus idrico
Possono beneficiare del bonus idrico i soggetti persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, il bonus può essere richiesto solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di utilizzarlo. In tal caso, in fase di presentazione dell’istanza di accesso, la dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario dovrà essere allegata alla domanda sulla piattaforma.
Spese ammissibili
L’istanza può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico per il rimborso delle spese sostenute per:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Procedura di attribuzione del bonus idrico
I bonus idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse; il bonus:
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.
Come presentare domanda di accesso al bonus idrico
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione mediante SPID ovvero tramite carta d'identità elettronica (CIE), dal sito del Ministero della transizione ecologica.
Chiunque sia interessato al bonus e ancora non abbia a disposizione Spid o la CIE, devono dunque farne richiesta per potersi registrare alla piattaforma e presentare la relativa istanza
All'atto della registrazione, il beneficiario è tenuto a fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, in relazione alle seguenti
informazioni:
a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
All'istanza di rimborso va allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma».
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Il rimborso è escluso:
- nel caso di errata compilazione della richiesta;
- richiesta incompleta di informazioni e/o degli allegati;
- ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
- esaurimento delle risorse stanziate, del quale esaurimento, il MITE, su segnalazione di SOGEI, darà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma.