Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensione: nuove istruzioni operative
Attraverso la circolare n° 155 del 2021 l’Inps fornisce ai datori di lavoro e ai committenti dei lavoratori dello spettacolo, le istruzioni per compilare e trasmettere le relative dichiarazioni retributive e contributive, necessarie, secondo il decreto Sostegni bis, per pagare i contributi al Fondo pensione non solo per l’attività principale ma anche per quelle di formazione, insegnamento e promozione.
Sempre il decreto Sostegni bis dispone, che per le attività svolte da questi lavoratori, in via eccezionale, viene escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità; per regolarizzare i periodi di decorrenza dal 1° luglio 2021 senza oneri accessori invece c’è tempo fino a gennaio 2022.
La circolare in esame specifica ulteriormente per quale tipo di attività è previsto l’obbligo contributivo di cui sopra:
- attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
- attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, queste devono avere ad oggetto, o essere comunque strettamente connesse alle discipline artistiche per le quali il lavoratore è iscritto al Fondo. Al contrario invece per la seconda fattispecie l’obbligo contributivo discende dall’iscrizione al Fondo e dalla partecipazione del lavoratore ad un qualsiasi evento di carattere promozionale, a prescindere che le mansioni svolte abbiano o meno il contenuto artistico proprio della categoria professionale di appartenenza.
Per quanto riguarda le specifiche istruzioni operative la circolare riporta: a seconda della fattispecie che ricorrerà, il datore di lavoro/committente sarà tenuto a compilare l’elemento <CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:
- 901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
- 903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.
I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.